Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino and Others v CZA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:934
Date30 November 2023
Docket NumberC-228/21,,C-254/21,,C-315/21,C-297/21,,C-328/21
Celex Number62021CJ0228
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto»

Nelle cause riunite C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21,

aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 29 marzo 2021, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2021 (C‑228/21), dal Tribunale di Roma (Italia), con ordinanza del 12 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2021 (C‑254/21), dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza del 29 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2021 (C‑297/21), dal Tribunale di Milano (Italia), con ordinanza del 14 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 17 maggio 2021 (C‑315/21) e dal Tribunale di Trieste (Italia), con ordinanza del 2 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2021 (C‑328/21), nei procedimenti

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑228/21),

DG (C‑254/21),

XXX.XX (C‑297/21),

PP (C‑315/21),

GE (C‑328/21)

contro

CZA (C‑228/21),

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per XXX.XX, da C. Favilli e L. Scattoni, avvocate;

– per GE, da C. Bove, avvocata;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia e D.G. Pintus, avvocati dello Stato;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e J. Illouz, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M. de Ree e A. Hanje, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Azéma e C. Cattabriga, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, degli articoli 4 e 5, dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 181, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Eurodac»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di cinque controversie: la prima (causa C‑228/21), tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (Italia) (in prosieguo: il «Ministero dell’Interno») e CZA, in merito alla decisione del Ministero dell’Interno di trasferirlo verso la Slovenia in seguito alla domanda di protezione internazionale che egli ha presentato in Italia; le altre quattro (cause C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21), tra, da un lato, rispettivamente, DG, XXX.XX, PP e GE – ove i primi tre hanno anch’essi presentato una siffatta domanda in Italia e GE si trovava ivi in situazione di soggiorno irregolare – e, dall’altro, il Ministero dell’Interno, in merito alla decisione di quest’ultimo di trasferirli, per quanto riguarda DG, verso la Svezia, per quanto riguarda XXX.XX e PP, verso la Germania e, per quanto riguarda GE, verso la Finlandia.

Contesto normativo

La direttiva «qualifiche»

3 Il capo II, intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale», della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9; in prosieguo la «direttiva “qualifiche”»), contiene segnatamente l’articolo 8, intitolato «Protezione all’interno del paese d’origine». Tale articolo così dispone:

«1. Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi:

a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

2. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d’origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell’articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo».

4 L’articolo 15 della direttiva «qualifiche», intitolato «Danno grave», contenuto nel capo V, intitolato «Requisiti per la protezione sussidiaria», prevede quanto segue:

«Sono considerati danni gravi:

(...)

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Regolamento Dublino III

5 I considerando 18 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(18) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell’applicazione del presente regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente.

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

6 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», contenuto nel capo II, intitolato «Principi generali e garanzie», ai paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro...

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