MJ v AxFina Hungary Zrt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:352
Date27 April 2023
Docket NumberC-705/21
Celex Number62021CJ0705
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Contratti di mutuo espressi in valuta estera – Conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo a causa del carattere abusivo di una clausola di tale contratto – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore»

Nella causa C‑705/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria), con decisione del 10 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2021, nel procedimento

MJ

contro

AxFina Hungary Zrt.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per MJ, da L. Marczingós, ügyvéd;

– per la AxFina Hungary Zrt., da T.L. Horváth, ügyvéd;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da N. Ruiz García e Zs. Teleki, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MJ e la AxFina Hungary Zrt. (in prosieguo: la «AxFina») relativamente alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, ma rimborsabile in valuta nazionale, a causa del carattere abusivo di una clausola di detto contratto che pone il rischio di cambio a carico del consumatore.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi così dispone:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto ungherese

5 L’articolo 231, paragrafo 1, della Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959 recante approvazione del codice civile), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice civile»), prevedeva che, salvo disposizione contraria, i debiti pecuniari debbano essere pagati nella valuta avente corso legale nel luogo dell’adempimento dell’obbligazione.

6 Dall’articolo 232, paragrafi 1 e 2, del codice civile risulta che, nei rapporti contrattuali, salvo eccezioni previste dalla legge, sono dovuti interessi e che il tasso di interesse applicabile è pari al tasso di base della banca centrale.

7 Ai sensi dell’articolo 237, paragrafo 1, di tale codice, in caso di contratto invalido, occorre ripristinare la situazione preesistente alla conclusione di detto contratto.

8 Conformemente all’articolo 237, paragrafo 2, del codice di cui trattasi, se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione di un contratto, il giudice può dichiarare tale contratto applicabile fino a che egli non si sia pronunciato. Secondo tale disposizione, un contratto invalido può essere dichiarato valido se è possibile far cessare la causa di invalidità. In casi del genere, occorre ordinare la restituzione della prestazione che rimane dovuta, se del caso, senza controprestazione.

9 In forza delle disposizioni dell’az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (legge n. LXXVII del 2014, relativa alla definizione di questioni connesse alla modifica della valuta nella quale sono espressi determinati contratti di mutuo e alle norme in materia di interessi), i contratti di mutuo espressi in valuta estera sono stati modificati per il futuro, con effetto dal 1° febbraio 2015. Mediante tale legge, il legislatore ungherese ha, in particolare, previsto la conversione in valuta nazionale, alla data stabilita dalla legge, dei debiti pendenti, espressi in valuta estera, e ha precisato i criteri di determinazione del tasso di interesse applicabile nei contratti di cui trattasi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Il 13 febbraio 2008 la ricorrente nel procedimento principale ha stipulato un contratto di mutuo e di opzione con il dante causa della AxFina, allo scopo di acquistare un veicolo. L’importo effettivo di tale mutuo ammontava a 2 830 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 7 126), con un periodo di rimborso di 120 mesi, e un importo di HUF 920 862 (circa EUR 2 319) previsto a titolo di interessi per l’intero periodo in questione.

11 Tale contratto prevedeva un mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in fiorini ungheresi. La fluttuazione del tasso di cambio tra il fiorino ungherese e il franco svizzero ha inciso sull’obbligo di rimborso della ricorrente nel procedimento principale, che ha continuato a pagare rate mensili fino all’agosto 2015.

12 La Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria), giudice del rinvio, ha dichiarato nullo detto contratto per il motivo che la clausola di quest’ultimo che poneva il rischio di cambio a carico del consumatore era abusiva.

13 Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la normativa ungherese applicabile, il contratto di mutuo di cui trattasi era altresì invalido a causa della clausola di quest’ultimo secondo la quale il tasso di cambio di acquisto sarebbe stato applicato al momento dell’erogazione del mutuo, mentre il tasso di cambio di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio diverso da quello fissato al momento di tale erogazione, sarebbe stato applicato al rimborso di detto mutuo.

14 A seguito della dichiarazione di invalidità di tale contratto da parte del giudice del rinvio, il procedimento è proseguito dinanzi al giudice di primo grado, la Szombathelyi Törvényszék (Corte di Szombathely, Ungheria), relativamente alla determinazione delle conseguenze giuridiche di detta dichiarazione di invalidità.

15 Nell’ambito di un appello, la causa è stata nuovamente portata dinanzi al giudice del rinvio.

16 Tale giudice ritiene che il contratto di mutuo di cui trattasi non possa essere eseguito disapplicando la clausola abusiva di cui al punto 12 della presente sentenza.

17 Per quanto riguarda gli effetti giuridici della dichiarazione di invalidità di tale contratto, detto giudice rileva che la giurisprudenza ungherese segue per la maggior parte la posizione adottata dall’organo consultivo della Kúria (Corte suprema, Ungheria), nel suo parere del 19 giugno 2019, che non è formalmente vincolante.

18 Secondo tale parere, l’unica conseguenza giuridica applicabile quando un contratto di mutuo contiene una clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore è una «dichiarazione di validità» in forza del diritto ungherese.

19 A tal riguardo, il giudice del rinvio spiega che è solo quando la causa di invalidità di un contratto non può essere eliminata che il giudice adito può dichiarare che tale contratto è provvisoriamente applicabile fino alla data di emissione della sua decisione, il che comporta necessariamente la risoluzione di detto contratto per il futuro. In tale contesto, la rimozione della causa dell’invalidità implica, per il consumatore, l’eliminazione della totalità del rischio di cambio derivante dalla clausola abusiva di cui trattasi (conversione del mutuo in fiorini ungheresi da parte di un giudice), o di una parte di esso (determinazione da parte di un giudice di un limite massimo del rischio di cambio), mediante la modifica effettiva del contenuto del medesimo contratto. Nessuna delle parti beneficerebbe, pertanto, di un vantaggio patrimoniale sproporzionato.

20 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto in particolare della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, un siffatto approccio sia compatibile con detta direttiva.

21 Inoltre, detto giudice si interroga sulla possibilità, per il giudice nazionale, di dichiarare valido un contratto di mutuo contenente una clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore e di sostituire tale clausola abusiva con le disposizioni del codice civile concernenti la valuta di rimborso di un mutuo, il pagamento degli interessi nei rapporti contrattuali e la determinazione del tasso di interesse.

22 Date tali circostanze, la Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni...

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