Criminal proceedings against BK.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:844
Date09 November 2023
Docket NumberC-175/22
Celex Number62022CJ0175
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Articolo 6, paragrafo 4 – Modifica delle informazioni fornite – Modifica della qualificazione del reato – Obbligo di informare tempestivamente l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Equità del procedimento – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 3 – Presunzione di innocenza – Articolo 7, paragrafo 2 – Diritto di non autoincriminarsi – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità del giudice penale – Riqualificazione del reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato»

Nella causa C‑175/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento penale a carico di

BK,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da E. Rousseva e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di BK per fatti inizialmente qualificati come concussione nell’imputazione formulata dal pubblico ministero, ma per i quali il giudice del rinvio prevede di adottare la qualificazione come truffa o come traffico di influenze illecite.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2012/13

3 I considerando 3, 9, 14 e da 27 a 29 della direttiva 2012/13 così recitano:

«(3) L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(...)

(9) A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, [TFUE], è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i “diritti della persona nella procedura penale” quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(...)

(14) (…) [La presente direttiva] stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (...)

(...)

(27) Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28) Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(29) Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa».

4 L’articolo 1 della direttiva 2012/13, intitolato «Oggetto», è del seguente tenore:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [sull’]accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

5 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», al paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a) il diritto a un avvocato;

b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e) il diritto al silenzio».

6 L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

Direttiva (UE) 2016/343

7 La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), ha segnatamente lo scopo, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), di stabilire «norme minime comuni» concernenti «alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali».

8 L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Presunzione di innocenza», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

9 L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi», al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi».

Diritto bulgaro

10 L’articolo 287, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue:

«Il pubblico ministero formula una nuova imputazione se, nel corso dell’indagine giudiziaria, rileva motivi per una modifica sostanziale della parte fattuale dell’imputazione o per l’applicazione di una legge che sanziona reati più gravi».

11 Ai sensi dell’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, del NPK, nel pronunciare la sentenza, il giudice competente esamina e risolve la questione se l’atto costituisca un reato e quale sia la sua qualificazione giuridica.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Il 26 febbraio 2021, la Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria) ha formulato dinanzi al giudice del rinvio un’imputazione a carico di BK per fatti...

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