Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

AuthorChiara Amalfitano
Pages83-110
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Chiara Amalfitano
Unione europea e garanzie
processuali: il diritto all’interpreta-
zione e alla traduzione
nei procedimenti penali
S: 1. La prima direttiva post-Lisbona in materia di cooperazione giudiziaria penale. –
2. L’iter di adozione dell’atto. – 3. Finalità e ambito di applicazione della direttiva. –
4. Segue: i diritti garantiti dalla direttiva. – 5. Recepimento, ravvicinamento delle legislazio-
ni nazionali e reciproco riconoscimento delle decisioni adottate negli Stati membri. –
6. Rafforzamento della tutela giudiziaria dei singoli. Norme minime dotate di effetto diretto.
1. A meno di un anno dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona1, che,
come noto, ha abolito la struttura a pilastri dell’Unione europea (o, quanto meno,
superato la distinzione tra primo e terzo pilastro)2, Parlamento europeo e
Consiglio hanno adottato, sulla base della nuova procedura decisionale discipli-
nata dall’art. 294 TFUE, il primo atto normativo nel settore dell’ex terzo pila-
stro, specificamente in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Si tratta della direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’inter-
pretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che trova la propria base
giuridica nell’art. 82, par. 2, 2° comma, TFUE e che, come accennato, e in virtù
di quanto disposto dalla stessa disposizione da ultimo richiamata, è stata elabo-
rata secondo la c.d. procedura legislativa ordinaria (sostanzialmente sostitutiva
della previgente procedura di codecisione e che garantisce definitivamente un
ruolo paritetico a Parlamento e Consiglio in qualità di co-legislatori)3.
1 Avvenuta, come noto, a norma del suo art. 6, il 1° dicembre 2009, ovvero il primo giorno del
mese successivo al deposito dello strumento di ratica da parte dello Stato membro (Repubblica
ceca) che per ultimo ha adempiuto a tale formalità; cfr. GUUE C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.
Per la versione consolidata del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE) cfr. GUUE C 115, 9 maggio 2008, p. 1 ss., poi ripubblicata in
GUUE, C 83, 30 marzo 2010, p. 1 ss.
2 Per alcune considerazioni sull’abolizione solo formale dei pilastri all’interno dell’Unione e
sulla specicità che tutt’oggi caratterizza il settore della politica estera e di sicurezza comune sia
consentito rinviare a C. A, Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle deci-
sioni penali, in questa Rivista, 2009, p. 73 ss., spec. p. 113 ss.
3 Tale direttiva è pubblicata in GUUE L 280, 26 ottobre 2010, p. 1 ss. La posizione denitiva
del Parlamento europeo è del 16 giugno 2010, la decisione nale del Consiglio del 7 ottobre 2010.
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Sostanzialmente ricalcando quanto previsto dall’art. III-270, par. 2, del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, non entrato in vigore per le
note vicende legate ai referenda negativi in Francia e nei Paesi Bassi4, e rece-
pendo a livello primario le indicazioni già contenute nella comunicazione del
2000 della Commissione, dedicata al Riconoscimento reciproco delle decisioni
definitive in materia penale5, l’art. 82, par. 2, TFUE espressamente consente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sotto il profilo “proces-
suale”. Infatti, nella misura in cui sia necessario a facilitare la cooperazione di
polizia e giudiziaria penale e, in particolare, il reciproco riconoscimento delle
decisioni, Consiglio e Parlamento europeo, deliberando secondo la menzionata
procedura, possono, mediante direttive (si tratta di uno dei pochi casi in cui, nel
settore in questione, è lo stesso TFUE a specificare il tipo di atto che deve essere
utilizzato6), “stabilire norme minime” per regolare differenti aspetti della proce-
Per un primo commento ad essa cfr. V. B, L’armonizzazione delle garanzie processuali
nell’Unione europea: la direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimen-
ti penali, in DUE, 2010, p. 1042 ss.; S. C, L. D M, The Directive on the Right to Inter-
pretation and Translation in Criminal Proceedings, reperibile on line all’indirizzo www.mpicc.de,
p. 153 ss.
4 Per il testo del Trattato-Costituzione, rmato a Roma il 29 ottobre 2004, cfr. GUUE C 310,
16 dicembre 2004, p. 1 ss. Sulla sorte di tale Trattato dopo i menzionati referenda francese e olan-
dese cfr., per tutti, R. C P, Se la Costituzione europea si arena l’integrazione ha il
«piano di riserva», in Guida al diritto, Diritto Comunitario e Internazionale, 2005, n. 4, p. 8 ss.;
M. C, B. N, Europa senza Costituzione, in Corr. giur., 2005, p. 1041 ss.; L.
S. R, La crisi dell’UE e le strade possibili per uscirne, in Federalismi.it, Editoriale 13/2005
del 30 giugno 2005; G. S, Il Trattato costituzionale. Entrata in vigore e revisione, in DUE,
2005, p. 631 ss.; E. T, Gli scenari del processo di ratica, in Sud in Europa, 2005, n. 3,
p. 15 ss. (reperibile on line all’indirizzo www.sudineuropa.net).
5 Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Riconosci-
mento reciproco delle decisioni denitive in materia penale, COM(2000)495 def., del 26 luglio
2000, p. 18, dove si individuano, quali settori di diritto processuale penale in cui potrebbe essere
necessario adottare norme minime comuni, quello della “tutela dell’imputato nel corso della pro-
cedura, con riferimento ai diritti di difesa, come l’accesso alla consulenza giuridica ed il diritto ad
essere rappresentato, l’interpretazione e la traduzione quando l’accusato non conosce sufciente-
mente la lingua del procedimento, l’accesso ai tribunali” e quello della “tutela della vittima del
reato per quanto riguarda la possibilità di essere ascoltata nell’ambito della procedura penale, di
presentare elementi di prova, ecc.”.
6 Nel capo 4 del titolo V della parte III, ovvero con riguardo specico alla cooperazione giudi-
ziaria in materia penale all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il TFUE impiega,
normalmente, il termine generico di “misure”, lasciando evidentemente aperta per Consiglio e
Parlamento europeo la possibilità di adottare non solo direttive, ma anche eventualmente decisio-
ni o regolamenti che, come noto, hanno per loro caratteristica intrinseca (cfr. art. 288, 2° comma),
la capacità di produrre effetti direttamente negli ordinamenti nazionali, senza necessità di alcuna
misura di trasposizione e che, di regola, vengono impiegati laddove si voglia procedere all’unifor-
mazione delle legislazioni nazionali. Lo strumento “direttiva” è invece più consono al raggiungi-
mento della nalità di armonizzazione e non a caso, quindi, tanto la disposizione in commento,
ovvero l’art. 82, par. 2, 2° comma, per gli aspetti procedurali, quanto l’art. 83, paragra 1 e 2, per
gli aspetti sostanziali, stabiliscono che il ravvicinamento delle normative nazionali (mediante la
previsione di norme minime) debba essere perseguito attraverso l’adozione di direttive.

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