Prosegur Compañía de Seguridad, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:797
Docket NumberC-55/19
Date06 October 2021
Celex Number62019CJ0055
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento»

Nella causa C‑55/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 gennaio 2019,

Prosegur Compañía de Seguridad SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, A. Kumin e N. Wahl (relatore), presidenti di sezione, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Prosegur Compañía de Seguridad SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2018, Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione (T‑406/11, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:793), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e, in via subordinata, dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

I. Fatti

2 I fatti all’origine della controversia, esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

3 Il 10 ottobre 2007 la Commissione europea, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge n. 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto legislativo n. 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: la «misura controversa»).

4 La misura controversa prevede che, qualora l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una «società estera» da parte di un’impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento finanziario che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. Detta misura precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata ad un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

5 La Commissione ha concluso il procedimento, riguardo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea, mediante la sua decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione del 28 ottobre 2009»).

6 Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura controversa, consistente in un’agevolazione fiscale che permette alle società spagnole di ammortizzare l’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in società non residenti, qualora essa si applichi ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede all’interno dell’Unione.

7 La Commissione ha nondimeno mantenuto aperto il procedimento riguardo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a trasmettere elementi aggiuntivi riguardanti gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere esistenti al di fuori dell’Unione da esse segnalati.

8 Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Mediante tale decisione, che è stata oggetto di rettifiche il 3 marzo ed il 26 novembre 2011, la Commissione ha, in particolare, dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura controversa qualora essa si applichi ad acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese stabilite al di fuori dell’Unione (articolo 1, paragrafo 1), e ha disposto il recupero, da parte del Regno di Spagna, degli aiuti accordati (articolo 4).

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1 e, in via subordinata, dell’articolo 4 della decisione controversa.

10 La procedura è stata sospesa dal 13 marzo al 7 novembre 2014, data in cui il Tribunale si è pronunciato nella causa che ha dato luogo alla sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938) e ha annullato la decisione controversa. La procedura è stata nuovamente sospesa dal 9 marzo 2015 al 21 dicembre 2016, data in cui la Corte si è pronunciata nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P; in prosieguo: la «sentenza WDFG», EU:C:2016:981).

11 Mediante la sentenza WDFG, la Corte ha annullato le sentenze del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), nonché del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), rinviato le cause dinanzi al Tribunale, si è riservata la decisione su una parte delle spese e ha condannato la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna a sopportare le proprie spese.

12 Con decisione del presidente della Nona Sezione ampliata del Tribunale dell’8 dicembre 2017, sentite le parti, le cause T‑405/11, Axa Mediterranean/Commissione, T‑227/10, Banco Santander/Commissione, et T‑406/11, Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione, sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

13 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

14 Respingendo i tre motivi sollevati da quest’ultima, vertenti, il primo, sull’assenza di selettività della misura controversa (punti da 25 a 221 della sentenza impugnata), il secondo, su un errore nell’identificazione del beneficiario della misura controversa (punti da 222 a 243 della sentenza impugnata) e, il terzo, su una violazione del principio del legittimo affidamento (punti da 244 a 338 della sentenza impugnata), il Tribunale ha dichiarato che occorreva respingere il ricorso nella sua interezza.

15 Per quanto riguarda, più in particolare, il primo motivo, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che, come risulta dalla sentenza WDFG, una misura fiscale che concede un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un’operazione economica può essere selettiva anche qualora, tenuto conto delle caratteristiche dell’operazione di cui trattasi, qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione (punti da 67 a 79 della sentenza impugnata)

16 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la misura controversa alla luce delle tre fasi del metodo di analisi della selettività di una misura fiscale nazionale, presentato ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, vale a dire, anzitutto, l’identificazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, poi, la valutazione della questione se la misura fiscale di cui trattasi deroghi a detto regime comune, nella misura in cui essa introduce differenze tra operatori che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale sistema comune, in una situazione di fatto e di diritto comparabile, e, infine, la valutazione se tale deroga sia giustificata dalla natura e dall’economia di tale sistema.

17 Per quanto riguarda la prima fase, il Tribunale ha dichiarato che l’ambito di riferimento definito nella decisione controversa, vale a dire il «trattamento fiscale dell’avviamento» (punto 82 della sentenza impugnata), costituiva il sistema di riferimento rilevante nel caso di specie in quanto, in particolare, le imprese che...

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