Regulation (EC) No 2321/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in, and for the dissemination of research results for, the implementation of the European Community Sixth Framework Programme (2002-2006) (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2002
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 355, 30 December 2002
EUR-Lex - 32002R2321 - IT 32002R2321

Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 30/12/2002 pag. 0023 - 0034


Regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2002

relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ("sesto programma quadro") è stato adottato con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4). Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, di cui all'allegato III di detta decisione, devono essere completate.

(2) Dette disposizioni dovrebbero iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del sesto programma quadro per garantirne un'attuazione ottimale, tenendo conto della necessità di agevolare l'accesso dei partecipanti mediante procedure semplificate. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) a causa della partecipazione di gruppi di imprese.

(3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dovrebbero tenere conto della natura delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o ad un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratti cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizzazione internazionale avente o no interesse europeo, di una PMI, di un gruppo europeo di interesse economico o di un'associazione di partecipanti.

(4) Conformemente al sesto programma quadro, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi dovrebbe essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, agli articoli 164 e 170 del trattato.

(5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati, contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al sesto programma quadro dovrebbe dunque essere incoraggiata.

(6) Il Centro comune di ricerca partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.

(7) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela. La responsabilità della Commissione per l'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici comprende anche gli aspetti finanziari che ne derivano.

(8) Le regole che governano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero promuovere la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione e la diffusione di questi risultati. Esse dovrebbero garantire che i partecipanti abbiano accesso reciproco al know-how preesistente e alle conoscenze derivanti dai lavori di ricerca nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o sfruttare le conoscenze che ne derivano. Allo stesso tempo dovrebbero garantire la protezione delle risorse intellettuali dei partecipanti. Essi dovrebbero anche tener conto delle caratteristiche dei progetti integrati e delle reti di eccellenza, in particolare offrendo un elevato grado di flessibilità ai partecipanti, permettendo loro di convenire le disposizioni più adatte per la collaborazione e lo sfruttamento dei risultati. Tali accordi possono costituire parte di un accordo consorziale.

(9) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli riflessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico, nonché di promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del sesto programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in prosieguo il "sesto programma quadro"), ad eccezione delle attività di RST eseguite da un'impresa comune o da qualsiasi altra struttura creata in applicazione dell'articolo 171 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "attività di RST": le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione, descritte agli allegati I e III del sesto programma quadro;

2) "azione diretta": un'attività di RST intrapresa dal Centro comune di ricerca (in prosieguo: "CCR"), in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal sesto programma quadro;

3) "azione indiretta": un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del sesto programma quadro;

4) "strumenti": le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del sesto programma quadro, ad eccezione della partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi dell'articolo 169 del trattato;

5) "contratto": un accordo tra la Comunità e i partecipanti, concernente una sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti, da un lato, e tra i partecipanti all'azione indiretta, dall'altro;

6) "accordo consorziale": un accordo che i partecipanti ad un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente regolamento o dal contratto;

7) "partecipante": un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini del presente regolamento o del contratto;

8) "soggetto giuridico": qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura;

9) "consorzio": l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;

10) "coordinatore": il partecipante designato dai partecipanti alla stessa azione indiretta e accettato dalla Commissione, avente obblighi specifici addizionali derivanti dal presente regolamento e dal contratto;

11) "organizzazione internazionale": qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;

12) "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica europea;

13) "paese candidato associato": qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come candidato all'adesione all'Unione europea;

14) "stato associato": uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al sesto programma quadro;

15) "paese terzo": uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;

16) "gruppo europeo di interesse economico (GEIE)": qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85(5);

17) "piccole e medie imprese" (in prosieguo "PMI"): le imprese che soddisfano i criteri enunciati nella raccomandazione 96/280/CE(6) della Commissione;

18) "gruppo di imprese": qualsiasi soggetto giuridico composto in maggioranza da PMI e che rappresenta i loro interessi;

19) "bilancio": un piano previsionale dell'insieme delle risorse e delle spese necessarie per realizzare un'azione indiretta;

20) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;

21) "conoscenze preesistenti": le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite...

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