Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data

Coming into Force01 February 2001
End of Effective Date31 December 9999
Published date12 January 2001
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/45/oj
Date18 December 2000
Celex Number32001R0045
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 8, 12 January 2001
EUR-Lex - 32001R0045 - IT

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0001 - 0022


Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2000

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.

(2) Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un'autorità di controllo indipendente.

(3) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari.

(4) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'adozione, se del caso, di tutte le altre pertinenti disposizioni.

(5) È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un'autorità di controllo indipendente incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari.

(6) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4), è stato consultato.

(7) Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.

(8) È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti ragionevolmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Non occorre applicare detti principi di protezione ai dati resi anonimi in modo sufficiente ad impedire l'identificazione dell'interessato.

(9) La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

(10) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(5) precisa e integra la direttiva 95/46/CE quanto al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.

(11) Diverse altre misure comunitarie, in particolare quelle in tema di assistenza reciproca tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, mirano ugualmente a precisare e integrare la direttiva 95/46/CE nel settore cui esse si riferiscono.

(12) Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(13) Il risultato perseguito è quello di garantire tanto l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche quanto la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi comunitari, nonché fra le istituzioni e gli organismi comunitari stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.

(14) Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare norme vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. È necessario applicare tali norme ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli organismi comunitari purché esso avvenga nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

(15) Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. L'accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all'articolo 255 TCE, che si applica anche ai titoli V e VI del TUE.

(16) Dette misure non si applicano ad organismi istituiti al di fuori dell'ambito comunitario e il garante europeo della protezione dei dati non è competente per la sorveglianza del trattamento dei dati personali effettuato da tali organismi.

(17) L'efficacia della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nell'Unione presuppone la coerenza delle norme e delle procedure applicabili in materia ad attività inserite in quadri giuridici diversi. L'elaborazione di principi fondamentali relativi alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione doganale e di polizia, nonché la creazione di un segretariato per le autorità di controllo comuni, istituite dalla convenzione Europol, la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la Convenzione Schengen, rappresentano una prima tappa a tale riguardo.

(18) È necessario che il presente regolamento prescinda dai diritti e gli obblighi degli Stati membri a titolo delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso non si prefigge di modificare prassi e procedure legalmente applicate dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, di tutela dell'ordine pubblico nonché di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e del diritto internazionale.

(19) Le istituzioni e gli organismi comunitari si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri se ravvisano l'opportunità di effettuare intercettazioni di comunicazioni sulle loro reti di telecomunicazioni conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.

(20) È opportuno che le misure applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari corrispondano alle disposizioni previste per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali o l'attuazione di altre politiche comunitarie, segnatamente in materia di assistenza reciproca. Tuttavia può rendersi necessario precisare e integrare tali disposizioni per garantire la protezione dei dati personali sottoposti a trattamento da istituzioni ed organismi comunitari.

(21) Ciò vale ugualmente per i diritti delle persone fisiche i cui dati personali sono sottoposti a trattamento, per gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari responsabili del trattamento, nonché per i poteri da conferire all'autorità di controllo indipendente incaricato di verificare la corretta applicazione del presente regolamento.

(22) È necessario che i diritti dell'interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti al responsabile del trattamento.

(23) L'autorità di controllo indipendente esercita il suo incarico in conformità del trattato e nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso conduce le sue indagini nel rispetto del protocollo sui privilegi e sulle immunità e nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

(24) Occorrerà adottare le misure tecniche necessarie per consentire l'accesso ai registri dei trattamenti tenuti dai responsabili della protezione dei dati tramite l'autorità di controllo indipendente.

(25) È opportuno che le decisioni dell'autorità di controllo indipendente riguardanti le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni relative ai trattamenti di dati, quali definiti dal presente regolamento, siano pubblicate nel rapporto sulle attività svolte. A prescindere dalla pubblicazione annuale del rapporto sulle attività svolte, l'autorità di controllo indipendente può pubblicare relazioni su temi specifici.

(26) Taluni trattamenti che possono presentare rischi particolari per quanto riguarda i diritti e le libertà degli interessati sono soggetti a controllo preventivo dell'autorità di controllo indipendente. È necessario che il parere, anche tacito, emesso nell'ambito di detto controllo preventivo, non pregiudichi l'esercizio ulteriore da parte dell'organo di controllo indipendente delle sue competenze rispetto al trattamento in questione.

(27) Il trattamento di...

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