Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)

Published date07 May 2015
Subject MatterFinancial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 7 May 2015
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7.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/5

REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014.
(2) Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti.
(3) Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010.
(4) Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:
«8a. il termine “impresa di assicurazione” (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) (*).
(*) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).»" ;
2) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, IA, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi” e individualmente “soggetto effettivamente dichiarante”). 2. Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da:
a) IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;
b) succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato;
c) succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.
A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.»;
3) L'articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.»;
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis. La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA; 2 ter. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti a) nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); b) nel regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); c) nel regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30); e d) nel regolamento (UE) n. 1374/2014 (ECB/2014/50).»;
d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11: «8. La BCN competente richiede che le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscano, con frequenza trimestrale, le informazioni richieste nella parte 6 dell'allegato I con l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione” (titolo per titolo), sui titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e sui titoli senza codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6. 9. Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE:
a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le
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