Regulation (EU) 2016/2094 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1342/2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks

Published date03 December 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 3 December 2016
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3.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/2094 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (3) istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1342/2008 è uno sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco che ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
(2) La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 1342/2008 svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha proposto di riesaminare la strategia di gestione, in particolare a seguito della sua mutata percezione dello stock del Mare del Nord.
(3) Con l'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dal 1o gennaio 2014, il quadro di gestione del merluzzo è fondamentalmente cambiato, in particolare attraverso l'introduzione di un obbligo di sbarco.
(4) I nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica in varie regioni dell'Atlantico, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono attualmente in fase di preparazione. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 sarà eventualmente sostituito, per ogni zona pertinente, da tali nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 continuerà pertanto ad applicarsi solamente per un breve periodo. Tuttavia, è opportuno apportare una serie di modifiche urgenti al regolamento (CE) n. 1342/2008 per coprire il periodo intercorrente sino a quando i nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica inizieranno ad applicarsi.
(5) Il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 ha prodotto vari risultati riguardanti la selettività e altre misure adottate per evitare le catture di merluzzo bianco, ma è diventato un ostacolo per l'attuazione dell'obbligo di sbarco in quanto impedisce l'ulteriore adattamento dei modelli di pesca, quali la scelta della zona e dell'attrezzo. Il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe pertanto essere interrotto. Poiché mediante incentivi connessi al regime di gestione dello sforzo di pesca e misure nazionali (piani intesi a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti) il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha provocato miglioramenti significativi in relazione alla selettività e al fatto di evitare la cattura di merluzzo bianco, è della massima importanza che, sebbene l'obbligo di sbarco sia introdotto per tutte le catture di merluzzo bianco conformemente al calendario relativo alla sua introduzione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca portino avanti o sviluppino ulteriormente tali misure nazionali.
(6) Durante una fase transitoria in cui, nelle zone adesso disciplinate dal regolamento (CE) n. 1342/2008, si sta procedendo alla preparazione dei piani pluriennali per la pesca multispecifica in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure di gestione dovrebbero prendere in considerazione i livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati. Se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa (MSY Btrigger) disponibili nei pareri scientifici in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie ad affrontare la situazione.
(7) Le informazioni sullo stock e sulla pesca relative ad alcune zone interessate dal regolamento (CE) n. 1342/2008 potrebbero non essere sufficienti per determinare le possibilità di pesca conformemente al principio dell'MSY. In tali casi, si dovrebbe seguire l'approccio precauzionale.
(8) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha introdotto, oltre al regime dello sforzo di pesca, un sistema di permessi di pesca speciali legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci in una zona
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