Regulation (EU) 2017/1953 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities (Text with EEA relevance. )

Published date01 November 2017
Subject MatterTrans-European networks,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 1 November 2017
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1.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale e descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione.
(2) Nella sua comunicazione del 26 agosto 2010, dal titolo «Un'agenda digitale europea», la Commissione rammenta che la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, e ha ribadito l'obiettivo di fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni internet, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a internet con connessioni superiori a 100 Mbps.
(3) Tra le misure a sostegno della visione della connettività internet attraverso l'Unione, la Commissione promuove, nella sua comunicazione del 14 settembre 2016, la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento delle future generazioni di tali reti, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. Tali punti di accesso dovrebbero potersi integrare in una rete dotata di un sistema unico diautenticazione valido su tutto il territorio dell'Unione al quale possano unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Tale sistema dovrebbe essere conforme ai requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati e al regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4) Nell'ambito del presente regolamento, per connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie si intende, per quanto riguarda l'aspetto della gratuità, una connettività fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali. Per quanto riguarda l'assenza di condizioni discriminatorie, si intende una connettività fornita facendo salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che sia conforme al diritto dell'Unione e soggetta alla necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, alla necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco.
(5) Un mercato competitivo e un quadro legislativo che possa adeguarsi agli sviluppi e che incentivi la concorrenza, gli investimenti, l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità nonché le reti transeuropee e nuovi modelli commerciali sono importanti fattori per gli investimenti nelle reti ad alta e ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.
(6) Alla luce della comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico. Tale sostegno non è attualmente contemplato dal regolamento (UE) n. 1316/2013 (5) o (UE) n. 283/2014 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) Tale sostegno dovrebbe incoraggiare gli enti pubblici, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a offrire connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le persone nelle comunità locali possano usufruire della banda larga ad alta velocità e abbiano la possibilità di migliorare le proprie competenze digitali nei centri della vita pubblica. Tali enti potrebbero includere i comuni, le associazioni di comuni e altri enti e istituzioni pubblici locali, biblioteche e ospedali.
(8) La connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie potrebbe contribuire a colmare il divario digitale, soprattutto nelle comunità in ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le zone rurali e remote.
(9) Un migliore accesso alla banda larga ad alta e ad altissima velocità e, quindi, ai servizi online, specialmente nelle zone rurali e remote, potrebbe incrementare la qualità di vita agevolando l'accesso ai servizi, ad esempio la sanità elettronica e l'e-government, e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali.
(10) Per garantire il successo del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e per promuovere l'azione dell'Unione in questo settore, la Commissione dovrebbe garantire che gli organismi che sviluppano progetti beneficiando dell'assistenza finanziaria dell'Unione disponibile a titolo del presente regolamento forniscano quante più informazioni possibili agli utenti finali sulla disponibilità dei servizi, e dovrebbe attirare l'attenzione sul fatto che l'Unione ha concesso il finanziamento. Tali informazioni potrebbero altresì fornire agli utenti finali un accesso agevole alle informazioni sull'Unione.
(11) Tenuto conto del suo fine specifico e del fatto che essa risponde alle esigenze locali, la promozione della connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica, dovrebbe essere identificata come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.
(12) Per dotare di finanziamenti adeguati la promozione della connettività internet nelle comunità locali e per garantirne la corretta attuazione, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere incrementata di un importo pari a 25 000 000 EUR, che può essere incrementato a 50 000 000 EUR.
(13) Data la natura non commerciale del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e le attese dimensioni ridotte dei singoli progetti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere proporzionati ai benefici attesi, tenendo conto della necessità di assunzione di responsabilità e di un adeguato equilibrio tra semplificazione e controllo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, ad esempio sotto forma di buoni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il sostegno da fornire a titolo del presente regolamento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe essere applicato il principio della sana gestione finanziaria.
(14) Dato il volume limitato di dotazioni finanziarie in relazione al numero potenzialmente elevato di candidature, i procedimenti amministrativi dovrebbero essere semplificati in modo da poter adottare le decisioni in modo tempestivo. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 dovrebbe essere modificato in modo da permettere agli Stati membri di concordare le categorie di proposte secondo i criteri definiti nella sezione 4 dell'allegato al regolamento (UE) n. 283/2014 per evitare l'approvazione individuale delle candidature e garantire che la certificazione delle spese e l'informazione annuale della Commissione non siano obbligatorie per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria concesse a titolo del presente regolamento.
(15) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte
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