Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

Coming into Force11 September 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R1139
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj
Published date22 August 2018
Date04 July 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 212, 22 August 2018
L_2018212IT.01000101.xml
22.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile mediante l'adozione di norme comuni di sicurezza e mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l'osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione riguardo a tali norme comuni.
(2) Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l'osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione riguardo alla pertinente normativa dell'Unione, nonché riguardo alle norme e alle pratiche raccomandate internazionali.
(3) È inoltre opportuno che l'esercizio di aeromobili di paesi terzi in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea («TUE») e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») («trattati») sia soggetto a un'adeguata sorveglianza a livello dell'Unione, entro i limiti fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), di cui tutti gli Stati membri sono parte.
(4) Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a norme comuni. In particolare, visto il rischio limitato per la sicurezza dell'aviazione civile, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscimento dei regimi nazionali. Tuttavia, per facilitare l'elaborazione di norme nazionali per gli aeromobili che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») può adottare il materiale esplicativo necessario a tal fine.
(5) È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di applicare talune disposizioni del presente regolamento ad alcuni tipi di aeromobili che sarebbero altrimenti esclusi dall' ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare quelli che sono prodotti su scala industriale e che potrebbero trarre beneficio dalla libera circolazione all'interno dell'Unione. Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione di tali aeromobili dovrebbe pertanto essere consentito di richiedere all'Agenzia un certificato di omologazione oppure, se del caso, di rendere una dichiarazione all'Agenzia relativamente a tale tipo di aeromobile che sarà immesso sul mercato da tali organizzazioni.
(6) Il presente regolamento dovrebbe fornire una serie di nuovi strumenti che dovrebbero sostenere l'attuazione di norme semplici e proporzionate per l'aviazione sportiva e da diporto. Le misure adottate conformemente al presente regolamento per disciplinare questo segmento del settore dell'aviazione dovrebbero essere proporzionate, efficienti in termini di costi, flessibili e basate sulle migliori prassi esistenti negli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere elaborate in modo tempestivo in stretta cooperazione con gli Stati membri e dovrebbero evitare di creare oneri amministrativi e finanziari non necessari per i costruttori e gli operatori.
(7) Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeroporti a regole comuni. Gli aeroporti non aperti al pubblico o gli aeroporti che non offrono servizi di trasporto aereo commerciale o che non dispongono di piste strumentali pavimentate di lunghezza superiore a 800 metri e che non servono esclusivamente il traffico di elicotteri che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscere tali regimi nazionali.
(8) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di concedere un'esenzione dal presente regolamento agli aeroporti con bassi volumi di traffico, a condizione che tali aeroporti soddisfino in ogni caso gli obiettivi comuni minimi di sicurezza di cui ai pertinenti requisiti essenziali stabiliti dal presente regolamento. Se uno Stato membro concede tali esenzioni, esse dovrebbero applicarsi anche agli equipaggiamenti utilizzati nell'aeroporto in questione e ai fornitori di servizi di assistenza a terra e servizi di gestione del piazzale (apron management services – «AMS») operanti nell'aeroporto cui è stata concessa l'esenzione. Le esenzioni concesse dagli Stati membri agli aeroporti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rimanere valide, e le informazioni relative a tali esenzioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.
(9) Gli aeroporti che sono controllati e utilizzati dai militari, come pure i servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea (air traffic management and air navigation services – «ATM/ANS») che sono forniti o messi a disposizione dai militari, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire, in conformità del proprio diritto nazionale, che tali aeroporti, quando sono aperti al pubblico, e tali ATM/ANS, quando offrono servizi di traffico aereo a cui si applica il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), offrano un livello di sicurezza e di interoperabilità con i sistemi civili efficace quanto quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali per gli aeroporti e gli ATM/ANS di cui al presente regolamento.
(10) Qualora, in particolare al fine di garantire la sicurezza, l'interoperabilità o una maggiore efficienza, gli Stati membri ritengano opportuno applicare, invece del loro diritto nazionale, il presente regolamento agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, svolti nell'interesse pubblico, è opportuno consentire loro di agire in questo senso. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero cooperare con l'Agenzia, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per confermare che l'aeromobile e le attività di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
(11) Al fine di tenere conto degli interessi e dei punti di vista dell'industria aeronautica e degli operatori di aeromobili, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di concedere un'esenzione dal presente regolamento alle attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio realizzate nei confronti di taluni aeromobili di piccole dimensioni, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, a meno che, in relazione a tali aeromobili sia stato rilasciato, o debba considerarsi che sia stato rilasciato, un certificato a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o a meno che non sia stata resa una dichiarazione in conformità del presente regolamento. Dette esenzioni non dovrebbero implicare che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscere tali regimi nazionali. Tuttavia, dette esenzioni non dovrebbero impedire a un'organizzazione avente il luogo principale delle attività nel territorio dello Stato membro che ha concesso l'esenzione di decidere di svolgere le sue attività di progettazione e produzione degli aeromobili contemplati da detta decisione conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo.
(12) Le misure di regolamentazione dell'aviazione civile nell'Unione adottate in conformità del presente regolamento, e gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo dovrebbero corrispondere ed essere proporzionate alla natura e ai rischi dei diversi tipi di aeromobili, operazioni e attività che disciplinano. Tali misure, per quanto possibile, dovrebbero inoltre essere formulate in modo da focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere, consentendo nel contempo modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi, e dovrebbero promuovere altresì un approccio sistemico all'aviazione civile, tenendo conto delle interdipendenze tra sicurezza e altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica, tra cui la cibersicurezza. Ciò dovrebbe consentire di raggiungere i livelli di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT