Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux

Published date21 December 2018
Subject Matterpolitica di migrazione e asilo,spazio di libertà, sicurezza e giustizia,politique d'immigration et d'asile,espace de liberté, de sécurité et de justice
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 328, 21 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 328, 21 décembre 2018
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21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/78

REGOLAMENTO (UE) 2018/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 (2) e (UE) 2015/1601 (3) del Consiglio, quale prevista dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o l'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici dell'asilo e della migrazione. Lo scopo è altresì assicurare che tale reimpegno o assegnazione avvenga in modo trasparente.
(2) La Commissione ha impegnato finanziamenti a favore di programmi nazionali degli Stati membri nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. La decisione (UE) 2015/1601 è stata modificata dalla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio (5). Tali decisioni hanno attualmente cessato di applicarsi.
(3) Parte dei finanziamenti assegnati nel 2016 e in alcuni casi nel 2017 conformemente alle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 sono ancora disponibili all'interno dei programmi nazionali degli Stati membri.
(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare la quota residua degli importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione prevista dai programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare o trasferire almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale. Tali misure dovrebbero comprendere soltanto le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), e) e f), del regolamento (UE) n. 516/2014.
(5) Ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, gli Stati membri si dovrebbero poter avvalere fino all'80 % di tali importi per affrontare altre sfide nei settori dell'asilo e della migrazione, in linea con il regolamento (UE) n. 516/2014. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno della quota residua degli importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi abbia luogo nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare per quanto concerne i principi di efficienza e trasparenza.
(6) È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili al trasferimento e il numero di Stati membri da cui sono effettuati per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare i trasferimenti, tenendo conto delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati, o di altri richiedenti vulnerabili, e della situazione specifica dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale. Le disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro dovrebbero riflettere tale ampliamento.
(7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per rivedere i programmi nazionali onde conformarsi alle modifiche pertinenti previste dal presente regolamento. È pertanto opportuno applicare una deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che, per la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, estenda di sei mesi il termine previsto per il disimpegno, al fine di completare la procedura di modifica dei programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.
(8) È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda al disimpegno di tali importi. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
(9) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle risorse per il
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