Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux
Published date | 21 December 2018 |
Subject Matter | politica di migrazione e asilo,spazio di libertà, sicurezza e giustizia,politique d'immigration et d'asile,espace de liberté, de sécurité et de justice |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 328, 21 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 328, 21 décembre 2018 |
21.12.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 328/78 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) | Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 (2) e (UE) 2015/1601 (3) del Consiglio, quale prevista dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o l'assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici dell'asilo e della migrazione. Lo scopo è altresì assicurare che tale reimpegno o assegnazione avvenga in modo trasparente. |
(2) | La Commissione ha impegnato finanziamenti a favore di programmi nazionali degli Stati membri nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. La decisione (UE) 2015/1601 è stata modificata dalla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio (5). Tali decisioni hanno attualmente cessato di applicarsi. |
(3) | Parte dei finanziamenti assegnati nel 2016 e in alcuni casi nel 2017 conformemente alle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 sono ancora disponibili all'interno dei programmi nazionali degli Stati membri. |
(4) | Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare la quota residua degli importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione prevista dai programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare o trasferire almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale, per il reinsediamento o altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché per le misure preparatorie per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale dopo il loro arrivo nell'Unione, anche via mare, o per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale. Tali misure dovrebbero comprendere soltanto le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), e) e f), del regolamento (UE) n. 516/2014. |
(5) | Ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, gli Stati membri si dovrebbero poter avvalere fino all'80 % di tali importi per affrontare altre sfide nei settori dell'asilo e della migrazione, in linea con il regolamento (UE) n. 516/2014. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno della quota residua degli importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi abbia luogo nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare per quanto concerne i principi di efficienza e trasparenza. |
(6) | È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili al trasferimento e il numero di Stati membri da cui sono effettuati per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare i trasferimenti, tenendo conto delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati, o di altri richiedenti vulnerabili, e della situazione specifica dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale. Le disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro dovrebbero riflettere tale ampliamento. |
(7) | Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per rivedere i programmi nazionali onde conformarsi alle modifiche pertinenti previste dal presente regolamento. È pertanto opportuno applicare una deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che, per la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, estenda di sei mesi il termine previsto per il disimpegno, al fine di completare la procedura di modifica dei programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014. |
(8) | È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda al disimpegno di tali importi. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento. |
(9) | La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle risorse per il |
To continue reading
Request your trial