Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’)

Date of Signature30 June 2021
Published date09 July 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 9 July 2021
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9.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 243/1

REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2021

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri. L’Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») (4), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi.
(2) Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.
(3) Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nella sua relazione speciale del 2018 concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale nell’ambito del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare rapidamente l’azione per il clima e di continuare la transizione verso un’economia climaticamente neutra. Tale relazione conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e il raggiungimento di punti di non ritorno. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato, nella sua relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici del 2019, un’erosione della biodiversità a livello mondiale, della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza.
(4) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’accordo di Parigi.
(5) È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha istituito un osservatorio europeo per il clima e la salute nell’ambito della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), al fine di comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.
(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
(7) L’azione per il clima dovrebbe rappresentare un’opportunità per tutti i settori dell’economia nell’Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell’innovazione globale. Sotto l’impulso del quadro normativo definito dall’Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione sono state ridotte del 24 % tra il 1990 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, l’economia è cresciuta del 60 %. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell’Unione, tutti i settori dell’economia — compresi l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l’edilizia, l’agricoltura, i rifiuti e l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori rientrino nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») — dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all’assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari verso la transizione a un’economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l’impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l’Alleanza europea per le batterie e l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.
(8) L’accordo di Parigi fissa l’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come specificato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dello stesso e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, come disposto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dello stesso. Come quadro complessivo per il contributo dell’Unione all’accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l’Unione sia gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici, di cui all’accordo di Parigi.
(9) L’azione per il clima dell’Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l’economia, la salute, i sistemi alimentari, l’integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest’ottica, le azioni dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.
(10) Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell’Unione.
(11) Vista l’importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell’energia ben funzionante e sul miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica. Anche la trasformazione
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