Regulation (EU) No 1258/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors Text with EEA relevance

Published date10 December 2013
Subject Matterpublic health,Justice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 10 December 2013
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10.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/21

REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa all’applicazione e al funzionamento della normativa comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe.
(2) In tale relazione la Commissione ha raccomandato di analizzare nuove modalità per rafforzare il controllo del commercio di anidride acetica, una sostanza classificata nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 a norma dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento, al fine di prevenire in maniera più efficace la diversione dell’anidride acetica verso la produzione illecita di eroina.
(3) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010, intitolate «Legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe: funzionamento e applicazione», il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche legislative, dopo averne attentamente valutato l’impatto potenziale sulle autorità e sugli operatori economici degli Stati membri.
(4) Il presente regolamento chiarisce la definizione di sostanza classificata: a tal riguardo, la locuzione «preparato farmaceutico», che è tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, è soppressa perché è già coperta dalla pertinente terminologia degli atti giuridici dell’Unione, segnatamente da «medicinali». Inoltre, la locuzione «altri preparati» è soppressa perché rappresenta una ripetizione del termine «miscele», già usato in tale definizione.
(5) È opportuno introdurre una definizione del termine «utilizzatore» per le persone che possiedono le sostanze per scopi diversi rispetto alla loro immissione sul mercato e dovrebbe essere precisato che le persone che utilizzano le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 per scopi diversi dall’immissione delle stesse sul mercato sono tenute a ottenere una licenza.
(6) Per garantire condizioni di registrazione uniformi in tutti gli Stati membri per quanto concerne le sostanze classificate nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, è opportuno introdurre norme più dettagliate in materia di registrazione. Per le sostanze classificate in una nuova sottocategoria 2 A dell’allegato I di tale regolamento, è opportuno sottoporre a obblighi di registrazione anche gli utilizzatori, oltre agli operatori.
(7) In caso di applicazione di una tassa per l’ottenimento di una licenza o di una registrazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di modulare tale tassa al fine di salvaguardare la competitività delle microimprese.
(8) Dovrebbe essere chiarito che gli Stati membri hanno la facoltà di intervenire in caso di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, per consentire loro di reagire più rapidamente a fronte di eventuali nuove tendenze nella produzione illecita di stupefacenti.
(9) È opportuno creare una banca dati europea sui precursori di droghe («banca dati europea») al fine di semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, ove possibile in maniera aggregata e anonima e nel modo meno invasivo possibile per quanto concerne il trattamento dei dati personali, tenendo conto dello stato dell’arte delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e del principio della limitazione dei dati. La banca dati europea dovrebbe altresì servire da registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni commerciali che riguardano sostanze classificate e dovrebbe permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni che riguardano sostanze classificate.
(10) Il regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, prevede il trattamento di informazioni, ivi compreso il trattamento di dati personali, al fine di consentire alle autorità competenti di controllare l’immissione sul mercato di precursori di droghe e di impedire la diversione delle sostanze classificate. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato secondo modalità compatibili con le finalità di tale regolamento e conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, in particolare, ai requisiti dell’Unione in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, nonché delle misure organizzative e tecniche e del trasferimento internazionale dei dati personali.
(11) Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, ed eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero rispettare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall’articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero altresì garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.
(12) L’anidride acetica, attualmente classificata nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, dovrebbe essere inserita in una nuova sottocategoria 2 A di detto allegato, per consentire un maggiore controllo del suo commercio. Le altre sostanze della categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 dovrebbero essere classificate nella sottocategoria 2B di detto allegato.
(13) Il regolamento (CE) n. 273/2004 conferisce alla Commissione la competenza di attuare alcune delle relative disposizioni, che deve essere esercitata secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).
(14) In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze dovrebbero essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(15) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo ai requisiti e alle condizioni per la concessione della licenza e della registrazione, per la creazione di un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea, per l’ottenimento e l’impiego delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni sulle transazioni che riguardano sostanze classificate e per le informazioni che gli Stati membri devono fornire con riguardo all’attuazione delle misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 273/2004, e per la modifica dei relativi allegati. Tali atti delegati dovrebbero altresì definire le categorie di dati personali che possono essere trattate dagli Stati membri e dagli operatori a norma del regolamento (CE) n. 273/2004, le categorie di dati personali che possono essere conservate nella banca dati europea e le garanzie relative al trattamento di dati personali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(16) È altresì importante che la Commissione solleciti il parere del Garante europeo della protezione dei dati in sede di preparazione degli atti delegati relativi al trattamento dei dati personali.
(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 273/2004, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per l’adozione degli atti di esecuzione che specificano le modalità della trasmissione in forma elettronica delle dichiarazioni degli acquirenti e della trasmissione a una banca dati europea delle informazioni sulle transazioni degli operatori relative a sostanze classificate si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame.
(18) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento delle norme per
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