Regulation (EU) No 1292/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology Text with EEA relevance

Published date20 December 2013
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013
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20.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/174

REGOLAMENTO (UE) N. 1292/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva assegna un ruolo di primo piano all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT"), che contribuisce ad alcune iniziative faro.
(2) Durante il periodo 2014-2020 l'EIT dovrebbe contribuire agli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte 2020"), integrando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione.
(3) Al fine di garantire un quadro coerente per i partecipanti a Orizzonte 2020, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("norme in materia di partecipazione") si applichi all'EIT.
(4) Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle norme in materia di partecipazione.
(5) Le norme riguardanti l'associazione di paesi terzi sono definite in Orizzonte 2020.
(6) È opportuno che l'EIT promuova l'imprenditorialità nell'ambito delle sue attività in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccellenza e sostenere l'avviamento di imprese e spin-off.
(7) È opportuno che l'EIT si impegni direttamente con i rappresentanti nazionali e regionali e con altri le parti interessate della catena dell'innovazione, in modo da produrre effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine di rendere più sistematici tale dialogo e tali scambi, è opportuno istituire un forum denominato "forum delle parti interessate all'EIT" con l'obiettivo di riunire tutte le parti interessate per trattare questioni orizzontali. È altresì opportuno che l'EIT realizzi attività d'informazione e comunicazione rivolte alle pertinenti parti interessate.
(8) È opportuno che l'EIT promuova un coinvolgimento adeguatamente equilibrato dei diversi attori del triangolo della conoscenza che partecipano alle comunità della conoscenza e dell'innovazione ("CCI"), oltre a promuovere una forte partecipazione del settore privato, in particolare delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI").
(9) È opportuno definire la portata del contributo dell'EIT alle CCI e chiarire l'origine delle risorse finanziarie delle CCI.
(10) La composizione degli organi dell'EIT dovrebbe essere semplificata. Il funzionamento del comitato direttivo dovrebbe essere ottimizzato ed è opportuno chiarire ulteriormente i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo e del direttore.
(11) È opportuno avviare nuove CCI, compresi i relativi settori prioritari, nonché l'organizzazione e il calendario del processo di selezione, secondo le modalità definite nell'agenda strategica per l'innovazione seguendo una procedura aperta, trasparente e concorrenziale.
(12) Le CCI dovrebbero ampliare le loro attività formative per migliorare la base di competenze all'interno dell'Unione, organizzando corsi di formazione professionale e altri corsi di formazione adeguati.
(13) È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione del monitoraggio e della valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione a livello di Unione. In particolare, dovrebbero esservi principi chiari per il monitoraggio delle CCI e dell'EIT.
(14) È opportuno che le CCI cerchino sinergie con le iniziative unionali, nazionali e regionali pertinenti.
(15) Al fine di garantire una più ampia partecipazione di organizzazioni dei diversi Stati membri alle CCI, le organizzazioni partner dovrebbero essere situate in almeno tre diversi Stati membri.
(16) È opportuno che l'EIT e le CCI sviluppino attività di sensibilizzazione e diffondano le migliori prassi, anche attraverso il sistema di innovazione regionale.
(17) I criteri e le procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI dovrebbero essere adottati dall'EIT prima dell'inizio del processo di selezione delle CCI stesse.
(18) Il programma di lavoro triennale dell'EIT dovrebbe tenere conto del parere della Commissione relativamente agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e delle complementarità esistenti con le politiche e gli strumenti dell'Unione.
(19) L'EIT, operando nel quadro di Orizzonte 2020, farà parte del processo di integrazione delle spese per far fronte ai cambiamenti climatici, come definito da Orizzonte 2020.
(20) La valutazione dell'EIT dovrebbe fornire un contributo tempestivo alla valutazione di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023.
(21) La Commissione dovrebbe rafforzare il proprio ruolo di monitoraggio dell'attuazione di aspetti specifici delle attività dell'EIT.
(22) Il presente regolamento prevede una dotazione finanziaria per l'intera durata di Orizzonte 2020 che deve costituire il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio. Il contributo finanziario all'EIT dovrebbe essere fornito da Orizzonte 2020.
(23) Contrariamente alle aspettative iniziali, la Fondazione EIT non riceverà alcun contributo diretto dal bilancio dell'Unione e ad essa non dovrebbe applicarsi pertanto la procedura di discarico dell'Unione.
(24) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con un nuovo allegato.
(25) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 294/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;";
b) il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ("Orizzonte 2020"); (7) Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).";"
c) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. "centro di co-locazione": l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;";
d) il punto 4 è soppresso;
e) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;";
f) il punto 9 è sostituito dal seguente: "9. "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni;";
g) è aggiunto il punto seguente: "9 bis "sistema di innovazione regionale" (SIR): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;";
h) sono aggiunti i punti seguenti: "10. "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali
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