Regulation (EU) No 641/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

Published date24 July 2010
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 194, 24 July 2010
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24.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194/23

REGOLAMENTO (UE) N. 641/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 42, 43, paragrafo 2, e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) autorizzava, per un periodo di quattro anni, la spedizione di zucchero dalle Azzorre verso il resto dell’Unione in quantitativi superiori ai flussi tradizionali. Riconoscendo che la diversificazione dell’agricoltura nelle Azzorre potrebbe essere vantaggiosa e mirando, di conseguenza, ad agevolarla, in particolare per quanto riguarda l’eliminazione graduale del sistema delle quote latte, è necessario adottare misure adeguate per sostenere la ristrutturazione del settore dello zucchero in detta regione. A tal fine, per consentire all’industria locale di trasformazione dello zucchero di essere vitale, é opportuno permettere la rispedizione di zucchero in quantitativi superiori ai flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e a condizione di ridurre progressivamente i quantitativi annuali.
(2) L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce un regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero C destinato all’approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4) entro i limiti stabiliti nei bilanci previsionali di approvvigionamento. È opportuno adeguare il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 per tenere conto della riforma del settore dello zucchero e dell’incorporazione di tale settore nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5). In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare del regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero greggio di canna entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.
(3) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di quantitativi predeterminati di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e 2106 90 92 destinate alla trasformazione industriale. Tale periodo transitorio scade il 31 dicembre 2009. Tuttavia, il prodotto di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) è diventato un prodotto tradizionale per i consumatori locali, compresi gli indigenti. La sua disponibilità ha fatto nascere un’industria locale specifica, fonte di occupazione e di valore aggiunto. Pertanto, è opportuno mantenere l’approvvigionamento di questo specifico prodotto, che è destinato esclusivamente al consumo locale.
(4) L’articolo 12, lettera f), del regolamento (CE) n. 247/2006 fa riferimento alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni da inserire nei programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche che gli Stati membri devono presentare, per approvazione, alla Commissione. Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di garantire l’attuazione efficace e corretta di tali programmi comunitari di sostegno, occorre eliminare il riferimento ai controlli e alle sanzioni dall’articolo 12, lettera f), di tale regolamento. Dette misure nazionali continueranno tuttavia a essere comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 27 del medesimo regolamento.
(5) L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce norme relative all’applicazione di disposizioni speciali per il settore vitivinicolo nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata modificata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6) ed è stata successivamente incorporata nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali misure. Inoltre, l’articolo 85 duovicies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene un’espressa
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