RF v Finanzamt G.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:636
Date07 September 2023
Docket NumberC-15/22
Celex Number62022CJ0015
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione allo sviluppo – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Esenzione concessa ai dipendenti assegnati a progetti di aiuto allo sviluppo finanziati mediante risorse di bilancio nazionali – Differenza di trattamento rispetto ai dipendenti assegnati a un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Agevolazione dei compiti dell’Unione europea – Articoli 208 TFUE e 210 TFUE – Cooperazione allo sviluppo – Obbligo di promuovere le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo – Invocabilità»

Nella causa C‑15/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 13 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2022, nel procedimento

RF

contro

Finanzamt G,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per RF, da B. Ellenrieder, J. Schönfeld e C. Süß, Rechtsanwälte;

– per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz e N. Scheffel, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Giolito, M. Kellerbauer, W. Roels, D. Schaffrin e V. Uher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e del combinato disposto degli articoli 208 TFUE e 210 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una persona fisica e il Finanzamt G (Ufficio delle imposte G, Germania) in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di esentare dall’imposta sul reddito le retribuzioni che tale persona, soggetta illimitatamente a tale imposta in Germania, ha percepito per un’attività svolta all’estero, finanziata dal 7º e dal 9º°Fondo europeo di sviluppo (FES), sebbene la normativa tributaria nazionale preveda che tale reddito sia esentato quando, in sostanza, l’attività è finanziata mediante risorse di bilancio nazionali.

Contesto normativo

Normativa applicabile al 7º e al 9º°FES

Quarta convenzione ACP-CEE

3 La quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 3), contiene una terza parte, intitolata «Gli strumenti della cooperazione ACP-CEE», la quale comprende un titolo III, recante il titolo «Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo». Tra le disposizioni di tale titolo figura l’articolo 231 di detta convenzione, il quale prevede quanto segue:

«Ai fini del presente titolo, l’importo globale dei contributi finanziari della Comunità è indicato nel protocollo finanziario allegato alla presente convenzione».

4 L’articolo 233, paragrafo 1, della convenzione in parola è così formulato:

«I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, capitali di rischio nell’ambito del fondo, prestiti della banca [europea per gli investimenti (BEI)] sulle sue risorse proprie, o combinando due o più di questi modi di finanziamento».

5 Il protocollo finanziario allegato alla quarta convenzione ACP-CEE contiene un articolo 1, il cui paragrafo 1 stabilisce che, ai fini precisati nel titolo III della terza parte di detta convenzione, relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º marzo 1990, l’importo globale dei contributi finanziari della Comunità europea è pari a 12 000 milioni di ecu.

Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE

6 Il primo considerando dell’accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE (GU 1991, L 229, pag. 288) enuncia quanto segue:

«Considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata “convenzione”, ha fissato a 12 000 milioni di ecu l’importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP per il periodo 1990-1995».

7 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), di tale accordo precisa quanto segue:

«1. Gli Stati membri istituiscono un settimo Fondo europeo di sviluppo (1990), in appresso denominato “Fondo”.

2. a) Il Fondo è dotato di un importo di 10 940 milioni di ecu finanziati dagli Stati membri [secondo un criterio di ripartizione]:

(...)».

8 L’articolo 3, primo comma, di detto accordo è così formulato:

«All’importo di cui all’articolo 1 si aggiungono, a concorrenza di 1 225 milioni di ecu, prestiti concessi dalla [BEI], sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto».

9 Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo accordo:

«Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori in conformità della convenzione e della decisione [concernente i paesi e territori] sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla [BEI] sulle sue risorse proprie».

10 L’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE prevede quanto segue:

«La Commissione [europea] istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione dell’articolo 233 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni sulle risorse del Fondo».

11 Ai sensi dell’articolo 15 di tale accordo:

«1. «La [BEI] provvede, per conto della Comunità, all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la [BEI] agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest’ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.

2. La [BEI] provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo».

Regolamento finanziario 91/491/CEE

12 L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento finanziario 91/491/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE (GU 1991, L 266, pag. 1), dispone quanto segue:

«I pagamenti vengono effettuati in linea di massima tramite istituti finanziari riconosciuti. (...)».

Accordo di Cotonou

13 L’articolo 62, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU 2000, L 317, pag. 3), e approvato a nome della Comunità con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002 (GU 2003, L 65, pag. 27), come modificato dall’accordo approvato con la decisione 2005/599/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005 (GU 2005, L 209, pag. 26), e dall’accordo approvato con la decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010 (GU 2010, L 287, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo di Cotonou»), stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, l’importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all’accordo».

14 L’allegato I di tale accordo, intitolato «Protocollo finanziario», è così formulato:

«1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º marzo 2000, l’importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15 200 milioni di [euro (EUR)].

2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13 500 milioni di euro provenienti dal 9º°Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Il 9º°FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue:

a) 10 000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. (...)

(...)

4. Un importo pari a 1 700 milioni di euro viene fornito dalla [BEI] in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. (...)

(...)

6. La [BEI] gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. (...)

(...)».

15 L’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato II di detto accordo, intitolato «Modalità e condizioni di finanziamento», prevede quanto segue:

«Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti, i prestiti sulle risorse proprie della [BEI] e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. (...)».

16 L’articolo 37, paragrafo 1, dell’allegato IV del medesimo accordo, intitolato «Pagamenti», dispone quanto segue:

«Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti».

Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro dell’accordo di Cotonou

17 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati...

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