Kingdom of Cambodia and Cambodia Rice Federation (CRF) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:694
Date09 November 2022
Docket NumberT-246/19
Celex Number62019TJ0246
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

9 novembre 2022 (*)

«Misure di salvaguardia – Mercato del riso – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Regolamento (UE) n. 978/2012 – Nozione di “produttori dell’Unione” – Nozione di “prodotti simili o direttamente concorrenti” – Gravi difficoltà – Diritti della difesa – Fatti e considerazioni principali – Errori manifesti di valutazione»

Nella causa T‑246/19,

Regno di Cambogia,

Cambodia Rice Federation (CRF), con sede in Phnom Penh (Cambogia),

rappresentati da R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, H. Leupold e. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Ente Nazionale Risi, con sede in Milano (Italia), rappresentato da F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati

e da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, D. Spielmann, U. Öberg (relatore), R. Mastroianni e R. Norkus, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 30 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation (CRF), ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5), con il quale la Commissione europea ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione graduale dell’aliquota del dazio applicabile (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Fatti

2 Nell’ambito del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SPG»), l’Unione europea concede ai paesi in via di sviluppo un accesso preferenziale al suo mercato sotto forma di riduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune, disciplinato da un regime generale e da due regimi speciali.

3 In forza del regime speciale cosiddetto «Tutto tranne le armi», le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (in prosieguo: il «prodotto in esame») nell’Unione beneficiavano, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, di una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.

4 Il 16 febbraio 2018 la Repubblica italiana, successivamente sostenuta da altri Stati membri, ha presentato una domanda alla Commissione, ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento SPG, chiedendo l’adozione di misure di salvaguardia nei confronti del prodotto in esame.

5 Il 16 marzo 2018 la Commissione ha aperto un’inchiesta di salvaguardia riguardante le importazioni del prodotto in esame, al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla realizzazione di una valutazione approfondita.

6 L’inchiesta ha riguardato le ultime cinque campagne di commercializzazione, ossia il periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2017 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»).

7 Il 5 novembre 2018 la Commissione ha trasmesso un documento generale di divulgazione delle informazioni, diretto ad informare le parti interessate, tra cui il governo della Cambogia, dei fatti e considerazioni principali in base ai quali si prevedeva di ripristinare temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del prodotto in esame, a seguito dell’inchiesta di salvaguardia realizzata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento SPG (in prosieguo: il «documento generale di divulgazione delle informazioni»).

8 In particolare, nel documento generale di divulgazione delle informazioni, la Commissione ha anzitutto definito il prodotto in esame come il riso Indica semilavorato o lavorato, originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, importato alla rinfusa o in confezioni, e rientrante, in quel momento, nelle sottovoci della nomenclatura combinata (NC) 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.

9 La Commissione ha poi stabilito che il riso Indica semilavorato o lavorato prodotto nell’Unione era simile, o direttamente concorrente, rispetto al prodotto in esame, in quanto presentava le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, trovava gli stessi usi ed era venduto allo stesso tipo di clienti, dettaglianti o trasformatori nell’Unione, tramite canali di vendita simili o identici.

10 Per quanto riguarda la definizione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha indicato che essa era costituita dalle industrie produttrici di riso che trasformavano il riso coltivato/prodotto nell’Unione, che era in concorrenza diretta con il prodotto in esame. Contrariamente a quanto richiesto dalla Repubblica italiana, la Commissione ha escluso da tale definizione e dalla valutazione del pregiudizio gli agricoltori, considerandoli come fornitori di materie prime, e non come produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti, sebbene anche la loro situazione potesse essere fortemente influenzata dalle importazioni del prodotto in esame. Essa ha segnalato di aver comunque inviato questionari a taluni agricoltori, ma che, data l’elevata frammentazione del settore, i dati risultanti avevano offerto solo un quadro molto limitato della situazione.

11 La Commissione ha, poi, stabilito l’evoluzione del consumo di riso Indica nell’Unione in base a dati convertiti in equivalente riso lavorato raccolti presso gli Stati membri, nonché a statistiche sulle importazioni messe a disposizione da Eurostat. Essa ha constatato un calo del 6% durante il periodo dell’inchiesta.

12 Nell’ambito dell’analisi dell’andamento delle importazioni del prodotto in esame, essa ha considerato un aumento significativo del volume delle importazioni provenienti dalla Cambogia, nonché un aumento di 9,7 punti percentuali delle quote di mercato detenute dalla Cambogia, e ha indicato che, alla fine del periodo dell’inchiesta, quest’ultima rappresentava il 25% delle importazioni totali.

13 Nell’ambito del confronto dei prezzi, la Commissione ha proceduto ad un’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori. Essa ha tenuto conto dei prezzi medi all’importazione proveniente dalla Cambogia e dei prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione e i primi sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi dell’Unione (del 22%).

14 La Commissione ha quindi concluso che le importazioni provenienti dalla Cambogia erano notevolmente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quote di mercato durante il periodo dell’inchiesta. Essa ha aggiunto che il prezzo medio ponderato all’importazione combinato era diminuito nel corso del periodo dell’inchiesta, il che denotava un’applicazione significativa di prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione.

15 Al fine di determinare l’esistenza di gravi difficoltà da parte dell’industria dell’Unione, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici, quali l’evoluzione delle quote di mercato dell’industria dell’Unione, che avevano perso più di 20 punti percentuali, dei volumi di produzione, che erano diminuiti di quasi il 40%, delle scorte, che erano aumentate del 4%, e della superficie destinata alla coltura di riso Indica, che si era ridotta del 37%.

16 La Commissione ha indicato di aver valutato anche gli indicatori microeconomici, quali l’evoluzione della capacità produttiva, difficile da valutare vista la possibilità per le industrie produttrici di utilizzare i propri impianti per lavorare sia il riso Indica sia il riso Japonica, importato o coltivato nell’Unione, la redditività delle industrie produttrici dell’Unione, che era rimasta stabile, anche se bassa, e i prezzi unitari del riso Indica delle industrie produttrici incluse nel campione, che erano aumentati del 7%. Essa ha precisato che, sotto la pressione delle importazioni del prodotto in esame a basso prezzo, le industrie produttrici dell’Unione avevano concentrato le loro vendite su volumi meno importanti di riso Indica lavorato e semilavorato e si erano focalizzate su prodotti di marca, il che aveva consentito di preservare un livello stabile di redditività, a scapito della quota di mercato.

17 Infine, la Commissione ha escluso la possibilità che altri fattori, quali le importazioni provenienti da paesi terzi e le difficoltà strutturali incontrate dal settore italiano del riso, avessero indebolito il nesso di causalità tra le gravi difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione e le importazioni del prodotto in esame.

18 Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2018 sul documento generale di divulgazione delle informazioni, il governo della Cambogia ha contestato, in particolare, i calcoli della Commissione relativi all’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori. Esso ha affermato che, per calcolare il prezzo all’esportazione del Regno di Cambogia, non erano stati sommati i costi successivi all’importazione e che l’applicazione di prezzi inferiori si basava su un confronto tra prezzi medi, senza considerare il diverso stadio commerciale.

19 In base all’inchiesta di salvaguardia, la Commissione ha concluso che il prodotto in esame era importato in volumi e a prezzi che provocavano gravi difficoltà all’industria dell’Unione. Essa ha adottato il regolamento impugnato basandosi, oltre che sulle definizioni e sulle informazioni contenute nel documento generale di divulgazione delle informazioni e riprese in detto regolamento, sugli...

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