Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht v TB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:879
Date15 November 2022
Docket NumberC-646/20
Celex Number62020CJ0646
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”»

Nella causa C‑646/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 28 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2020, nel procedimento

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht,

contro

TB,

con l’intervento di:

Standesamt Mitte von Berlin,

RD,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, M. Safjan (relatore) e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, S. Rodin, I. Jarukaitis, A. Kumin, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Natale, avvocato dello Stato;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. Leupold, M. Wilderspin e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht (Ministero berlinese dell’Interno e dello Sport, autorità di vigilanza dello stato civile, Germania), (in prosieguo: l’«autorità di vigilanza dello stato civile») e TB in merito al rifiuto, da parte di detta autorità, di autorizzare la trascrizione nel registro dei matrimoni tedesco del divorzio tra TB e RD, intervenuto in via extragiudiziale in Italia, in assenza di previo riconoscimento del divorzio stesso da parte dell’autorità giudiziaria tedesca competente.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Convenzione di Bruxelles

3 L’articolo 25 della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così dispone:

«Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».

Regolamento Bruxelles II bis

4 I considerando 1, 2, 8, 21 e 22 del regolamento Bruxelles II bis così recitavano:

«(1) La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (...).

(...)

(8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

(...)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(22) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a “decisioni” ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento e l’esecuzione».

5 L’articolo 1 del regolamento in parola era così redatto:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(...)

3. Il presente regolamento non si applica:

(...)

e) alle obbligazioni alimentari;

(...)».

6 L’articolo 2 di detto regolamento così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

3) “Stato membro”: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

(...)».

7 Il capo III del regolamento Bruxelles II bis, dal titolo «Riconoscimento ed esecuzione», conteneva una sezione 1, intitolata «Riconoscimento», nella quale figuravano gli articoli da 21 a 27 del regolamento stesso.

8 L’articolo 21 di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

(...)».

9 Ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio»:

«La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(...)».

10 L’articolo 25 del regolamento Bruxelles II bis così recitava:

«Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio».

11 Alla sezione 3, intitolata «Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2», del capo III del regolamento in parola, figurava in particolare l’articolo 39 del medesimo, il quale così disponeva:

«L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)».

12 La sezione 5 di detto capo III, intitolata «Atti pubblici e accordi», conteneva unicamente l’articolo 46 di tale regolamento, il quale era così formulato:

«Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni».

Regolamento Bruxelles II ter

13 A norma del suo articolo 104, paragrafo 1, il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1, e rettifica GU 2020, L 347, pag. 52, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter»), che procede ad una rifusione del regolamento Bruxelles II bis, ha abrogato quest’ultimo a decorrere dal 1º agosto 2022. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II ter, il regolamento Bruxelles II bis continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1° agosto 2022. In considerazione della...

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