Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v M.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:543
Date06 July 2023
Docket NumberC-402/22
Celex Number62022CJ0402
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità»

Nella causa C‑402/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 15 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2022, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

M.A.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, T. von Danwitz e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per M.A., da R.C. van den Berg, advocaat;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da Z. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Hottiaux e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.A., cittadino di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») relativamente al rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino.

Contesto normativo

3 Il considerando 12 della direttiva 2011/95 così recita:

«Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri».

4 L’articolo 1 di tale direttiva enuncia quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta».

5 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva in parola:

«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato (…)».

6 L’articolo 13 della medesima direttiva così prevede:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III».

7 L’articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/95 così dispone:

«4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

(...)

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa».

8 L’articolo 17, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva precisa quanto segue:

«1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

(...)

b) abbia commesso un reato grave;

(...)

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati».

9 L’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), della suddetta direttiva è così formulato:

«Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:

(...)

b) quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Il 5 luglio 2018 M.A. ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi.

11 Il Segretario di Stato ha respinto tale domanda con decisione del 12 giugno 2020. In detta decisione egli ha considerato che M.A., pur avendo un timore fondato di essere perseguitato nel suo paese d’origine, era stato tuttavia condannato per un reato di particolare gravità con sentenza passata in giudicato, costituendo di conseguenza un pericolo per la comunità.

12 A tale riguardo, il Segretario di Stato si è basato sul fatto che M.A. era stato condannato, nel 2018, da un giudice penale olandese con sentenza passata in giudicato, a una pena detentiva di 24 mesi per aver commesso, nel corso della stessa sera, tre violenze sessuali, un tentativo di violenza sessuale e il furto di un telefono cellulare.

13 M.A. ha proposto ricorso avverso la decisione del 12 giugno 2020.

14 Con sentenza del 13 luglio 2020, un giudice di primo grado ha annullato tale decisione, sostenendo che il Segretario di Stato non aveva sufficientemente motivato, da un lato, che gli atti commessi da M.A. fossero di una gravità tale da giustificare il diniego dello status di rifugiato e, dall’altro, che M.A. costituisse un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità.

15 Il Segretario di Stato ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), giudice del rinvio.

16 A sostegno di tale appello, egli sostiene, in primo luogo, che i fatti addebitati a M.A. devono essere considerati come un unico illecito configurante un reato di particolare gravità, tenuto conto della natura di tali fatti, della pena inflitta e dell’effetto perturbante di detti fatti per la comunità dei Paesi Bassi. Egli sostiene, in secondo luogo, che la condanna di M.A. per un reato di particolare gravità dimostra, in linea di principio, che questi rappresenta un pericolo per la comunità.

17 Il giudice del rinvio nutre dubbi sugli elementi da prendere in considerazione per determinare se un reato per il quale un cittadino di un paese terzo è stato condannato con sentenza passata in giudicato debba essere considerato di particolare gravità, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/95. Inoltre, alla luce del disaccordo tra le parti quanto alla portata della nozione di «pericolo per la comunità», il giudice del rinvio fa proprie le questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) nella causa C‑8/22.

18 Date tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quando un reato sia di tale “particolare gravità”, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva [2011/95], che uno Stato membro può rifiutare lo status di rifugiato a una persona bisognosa di protezione internazionale.

Se i criteri applicabili per il “reato grave”, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva [2011/95], come enunciati al punto 56 della sentenza della Corte del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713)...

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