Judgment of the Court (Third Chamber) of 2 March 2023. Reference for a preliminary ruling – Road transport – Regulation (EC) No 561/2006 – Scope – Article 2(1)(a) – Article 3(h) – Notion of ‘carriage by road of goods’ – Notion of ‘maximum permissible mass’ – Vehicle fitted out as a temporary private living space and for the non-commercial loading of goods – Regulation (EU) No 165/2014 – Tachographs – Article 23(1) – Requirement for regular inspections by approved workshops.#Case C-666/21.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:149
Date02 March 2023
Docket NumberC-666/21
Celex Number62021CJ0666
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “trasporto su strada di merci” – Nozione di “massa massima ammissibile” – Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Tachigrafi – Articolo 23, paragrafo 1 – Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate»

Nella causa C‑666/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d’appello di Sundsvall, Svezia), con decisione del 25 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2021, nel procedimento

AI

contro

Åklagarmyndigheten,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Commissione europea, da P. Messina, K. Simonsson e G. Tolstoy, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU 2014, L 60, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AI e l’Åklagarmyndigheten (pubblico ministero, Svezia), in merito ad una violazione delle norme relative all’utilizzo di tachigrafi.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 561/2006

3 Il considerando 17 del regolamento n. 561/2006 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. (...)».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» e «mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».

5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine».

6 Il successivo articolo 3 così dispone:

«Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

(...)

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

(...)».

7 L’articolo 4 del regolamento n. 561/2006 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) “trasporto su strada”: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;

(...)

m) “massa massima ammissibile”: la massa limite del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;

(...)».

Regolamento n. 165/2014

8 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, è così formulato:

«Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’installazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, (...)».

9 L’articolo 3 del regolamento n. 165/2014, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006».

10 L’articolo 23 del regolamento n. 165/2014, intitolato «Ispezioni dei tachigrafi», al paragrafo 1 così dispone:

«I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni».

Diritto svedese

11 Ai...

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