ANAS SpA v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:451
Date08 June 2023
Docket NumberC-545/21
Celex Number62021CJ0545
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0545

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 giugno 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 7 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 – Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri in relazione alle irregolarità individuate – Criteri applicabili – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Nozione di “errore professionale grave”»

Nella causa C‑545/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 4 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 31 agosto 2021, nel procedimento

Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS), da R. Bifulco, P. Pittori ed E. Scotti, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Di Giorgio, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da F. Moro, P. Rossi e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48, in prosieguo: la «convenzione PIF»), dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] (GU 1995, L 312, pag. 1), dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), dell’articolo 27, lettera c), del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006, e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 2006, L 371, pag. 1), dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29), e dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Azienda Nazionale Autonoma Autostrade SpA (ANAS) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italia), in merito alla legittimità di una decisione di quest’ultimo che stabilisce il recupero delle somme erogate all’ANAS in esecuzione di un programma operativo comprendente un appalto ai fini della realizzazione di lavori stradali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), approvato con la decisione C(2007) 6318 della Commissione, del 7 dicembre 2007, modificata da ultimo dalla decisione C(2016) 6409 della Commissione, del 13 ottobre 2016.

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 2988/95

3

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 così dispone:

«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità [europee] o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

4

L’articolo 4 di tale regolamento è così formulato:

«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;

(...)

2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

5

L’articolo 5 di detto regolamento elenca le sanzioni amministrative che possono essere irrogate in caso di irregolarità intenzionali o causate da negligenza.

Regolamento n. 1083/2006

6

Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014 dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, la controversia di cui al procedimento principale continua a essere disciplinata dal regolamento n. 1083/2006. L’articolo 2, punti 4 e 7, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento s’intende per:

(...)

4)

“beneficiario”: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; (...)

(...)

7)

“irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’[Unione europea] mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale

».

7

L’articolo 60, lettera a), di tale regolamento incaricava l’autorità di gestione di «garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione».

8

L’articolo 98 di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri», così disponeva:

«1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

(...)».

Regolamento n. 1828/2006

9

L’articolo 27, lettera a), del regolamento n. 1828/2006 definisce un «operatore economico» come «ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche». La lettera c) definisce un «sospetto di frode» come «un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della [convenzione PIF]».

Direttiva 2004/18

10

L’articolo 2 della direttiva 2004/18, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevede quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

11

L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), di tale direttiva è così formulato:

«Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:

(...)

d)

che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova...

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