Société de logement de service public (SLSP) “Sambre & Biesme” SCRL contra Société wallonne du logement.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1022
Date22 December 2022
Docket NumberC-383/21
Celex Number62021CJ0383
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione di un appalto pubblico senza avviare una procedura di gara – Appalti pubblici conclusi tra enti del settore pubblico – Articolo 12, paragrafo 3 – Appalti pubblici oggetto di affidamento in house – Nozione di “controllo analogo” – Presupposti – Rappresentanza di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti – Articolo 12, paragrafo 4 – Contratto tra amministrazioni aggiudicatrici che perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico – Nozione di “cooperazione” – Presupposti – Omessa trasposizione entro i termini impartiti – Effetto diretto»

Nelle cause riunite C‑383/21 e C‑384/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con decisioni del 15 giugno 2021, pervenute in cancelleria il 24 giugno 2021, nei procedimenti

Sambre & Biesme SCRL (C‑383/21),

Commune de Farciennes (C‑384/21)

contro

Société wallonne du logement (SWL),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Sambre & Biesme SCRL, da J. Laurent e C. Servais, avocats;

– per il Comune di Farciennes, da J. Bourtembourg e N. Fortemps, avocats;

– per il governo belga, da J.-C. Halleux, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistiti da M. Vastmans, avocate;

– per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la Sambre & Biesme SCRL, société de logement de service public (SLSP) (in prosieguo: la «SLSP Sambre & Biesme») (causa C‑383/21) e la commune de Farciennes (in prosieguo: il Comune di Farciennes, Belgio) (causa C‑384/21) e, dall’altra, la Société wallone du logement (SWL) in merito all’annullamento, da parte di quest’ultima, delle decisioni del consiglio di amministrazione della SLSP Sambre & Biesme con le quali quest’ultima aveva, da un lato, approvato l’accordo quadro per gli appalti comuni stipulato con il Comune di Farciennes e, dall’altro, previsto di non aprire alla concorrenza un appalto per i servizi di inventario relativi all’amianto a causa di un rapporto in house che univa la SLSP Sambre & Biesme alla società intercomunale per la gestione e la realizzazione di studi tecnici ed economici (Igretec).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 La direttiva 2014/24, ai suoi considerando 5, 31 e 33, enuncia quanto segue:

«(5) È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall’ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per taluni servizi amministrativi pubblici quali i servizi esecutivi e legislativi o la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria.

(...)

(31) Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Tale chiarimento dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l’applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche.

Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

(...)

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o facoltativi di enti pubblici territoriali o i servizi affidati a organismi specifici dal diritto pubblico. I servizi forniti dalle diverse amministrazioni partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari.

I contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero essere soggetti all’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici, che l’attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato di servizi goda di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

Al fine di rispettare tali condizioni, la cooperazione dovrebbe fondarsi su un concetto cooperativistico. Tale cooperazione non comporta che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare all’esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre, l’attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse».

4 Al titolo I di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione, definizioni e principi generali», figura un capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», la cui sezione 3, a sua volta intitolata «Esclusioni», comprende gli articoli da 7 a 12.

5 L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico», così dispone:

«1. Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3. Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale...

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