Staatsanwaltschaft Graz v MS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:148
Date02 March 2023
Docket NumberC-16/22
Celex Number62022CJ0016
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “autorità di emissione” – Ordine emesso da un’amministrazione tributaria senza convalida da parte di un giudice o di un pubblico ministero – Amministrazione tributaria che assume i diritti e gli obblighi della Procura nell’ambito di un’indagine penale tributaria»

Nella causa C‑16/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria), con decisione del 21 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2022, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante

MS,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Graz,

Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per MS, da J. Herbst, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M.-T. Rappersberger, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche, M. Hellmann e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Grünheid e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Austria, di un ordine europeo di indagine emesso dal Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie e l’accertamento degli illeciti fiscali di Düsseldorf, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf») e riguardante MS.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando da 5 a 8 della direttiva 2014/41 sono formulati nel modo seguente:

«(5) (...) è apparso evidente che il quadro esistente per l’acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

(6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio [del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU 2008, L 350, pag. 72)], che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

(7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI). L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo “Stato di esecuzione”) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. Ciò include anche l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione.

(8) L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. (...)».

4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva».

5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

c) “autorità di emissione”:

i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI;

(...)».

6 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI», prevede quanto segue:

«Un OEI può essere emesso:

a) in relazione a un procedimento penale avviato da un’autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;

b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;

c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e

d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione».

7 L’articolo 33 della direttiva 2014/41, intitolato «Notifiche», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione [europea]:

a) l’autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell’articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

(...)

2. Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l’elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4».

8 Il modulo relativo all’ordine europeo di indagine, contenuto nell’allegato A di tale direttiva, contiene, tra l’altro, una sezione K, nella quale deve essere indicato, in particolare, il tipo di autorità che ha emesso l’OEI, ossia un’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione. Tale modulo contiene anche una sezione L, nella quale devono essere indicati, se necessario, i dati dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’OEI.

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