The Escape Center BVBA v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:719
Date22 September 2022
Docket NumberC-330/21
Celex Number62021CJ0330
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

22 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà degli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 14 – Nozione di “diritto di uso di impianti sportivi” – Palestre – Assistenza di singoli o gruppi»

Nella causa C‑330/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Tribunale di primo grado della Fiandra orientale, sezione di Gand, Belgio), con decisione del 20 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2021, nel procedimento

The Escape Center BVBA

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per The Escape Center BVBA, da H. Vandenbergh, advocaat;

– per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da P. Carlin e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra The Escape Center BVBA, gestore di una palestra, e il Belgische Staat (Stato belga) in merito all’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alle attività di tale società.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 96 della direttiva IVA, gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

4 L’articolo 97 di tale direttiva dispone che l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%.

5 L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva in esame così recita:

«1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.

2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III.

(...)».

6 L’allegato III della direttiva IVA, che include l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote IVA ridotte di cui all’articolo 98 della stessa, contiene, al suo punto 14:

«[D]iritto di uso di impianti sportivi».

Diritto belga

7 Secondo l’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 3 luglio 1969 recante il codice relativo all’imposta sul valore aggiunto, il Re fissa le aliquote di detta imposta e determina la ripartizione dei beni e dei servizi secondo dette aliquote, tenendo conto della normativa emanata in materia dall’Unione europea.

8 L’articolo 1 del regio decreto n. 20, del 20 luglio 1970, che fissa le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e determina la ripartizione dei beni e dei servizi secondo tali aliquote dispone che l’aliquota normale dell’IVA applicabile ai beni e servizi di cui al suddetto codice è fissata al 21% e che, in deroga a tale principio, l’imposta è riscossa all’aliquota ridotta del 6% per quanto riguarda i beni e i servizi elencati nella tabella A dell’allegato di tale regio decreto. Tuttavia, il summenzionato articolo prevede che tale aliquota ridotta non possa essere applicata se i servizi di cui alla tabella A costituiscono la parte accessoria in un contratto complesso avente principalmente ad oggetto altri servizi.

9 In forza della rubrica XXVIII della tabella A dell’allegato del suddetto regio decreto è pertanto soggetta all’aliquota del 6% «[l]a concessione del diritto d’accesso a strutture culturali, sportive o d’intrattenimento, nonché la concessione del diritto di farne uso».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 The Escape Center, società che persegue uno scopo di lucro ed è soggetta all’IVA per l’attività «palestre», offre accesso ai propri locali in cui con l’uso di attrezzature le persone possono migliorare la propria condizione fisica e sviluppare la propria muscolatura. L’uso delle attrezzature sportive avviene individualmente o in gruppo, senza o con assistenza limitata. Essa propone anche personal training e corsi collettivi.

11 Nell’ambito della sua attività, tale società ha sempre dichiarato l’IVA al 21%. Tuttavia, tenuto conto di una giurisprudenza nazionale in materia di IVA, elaborata in una causa in cui non era stata parte, essa ha ritenuto che l’aliquota IVA ridotta del 6% si applicasse a tutta la sua attività invece dell’aliquota IVA normale del 21%.

12 The Escape Center ha quindi chiesto il rimborso della differenza del 15% di IVA per il periodo dal 2015 al primo trimestre del 2018 compreso, ossia EUR 48 622,64. Il 25 marzo 2019, l’amministrazione finanziaria, non condividendo tale punto di vista, ha inviato un avviso di regolarizzazione che tale società ha contestato dinanzi al giudice del rinvio, il Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Tribunale di primo grado della Fiandra orientale, sezione di Gand, Belgio).

13 Tale giudice rileva che la prassi dell’amministrazione...

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