Tráficos Manuel Ferrer S.L. and Ignacio v Daimler AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:99
Date16 February 2023
Docket NumberC-312/21
Celex Number62021CJ0312
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l’esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un’infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale»

Nella causa C‑312/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia (Tribunale di commercio n. 3 di Valencia, Spagna), con decisione del 10 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2021, nel procedimento

Tráficos Manuel Ferrer SL,

D. Ignacio

contro

Daimler AG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Tráficos Manuel Ferrer SL e D. Ignacio, da Á. Zanón Reyes, abogado;

– per la Daimler AG, da E. de Félix Parrondo, J.M. Macías Castaño, M. López Ridruejo e M. Pérez Carrillo, abogados, nonché da C. von Köckritz e H. Weiß, Rechtsanwälte;

– per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da A. Carrillo Parra, F. Jimeno Fernández e C. Zois, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare per quanto riguarda la necessità, da esso derivante, del pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, due imprese di trasporto su strada di merci, la Tráficos Manuel Ferrer SL e il sig. D. Ignacio e, dall’altro, la Daimler AG, avente ad oggetto un’azione promossa da tali due imprese per il risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE, constatata dalla Commissione europea, commessa da diversi produttori di autocarri, fra i quali la Daimler.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 6 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349 pag. 1), enuncia:

«Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Tale coordinamento a livello di Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno».

4 A termini del considerando 11 di detta direttiva:

«In mancanza di una legislazione dell’Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della [Corte], chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza. Tutte le norme nazionali che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva quale la nozione di nesso causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE o essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati membri nel loro diritto nazionale prevedano altre condizioni per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della [Corte], ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva».

5 Il considerando 12 di tale direttiva è così formulato:

«La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della [Corte], e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale (…)».

6 Il considerando 14 della medesima direttiva recita:

«Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. (...)».

7 Il considerando 15 della direttiva 2014/104 enuncia:

«La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. (...)».

8 Ai sensi del considerando 43 di tale direttiva:

«Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri danni, per i clienti degli autori della violazione. (...)».

9 Il considerando 45 della suddetta direttiva così recita:

«Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l’entità del danno ai fini dell’ottenimento del risarcimento. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza è un processo che richiede l’analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l’applicazione di modelli economici complessi. Ciò è spesso molto costoso e gli attori incontrano difficoltà nell’ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce l’efficacia delle domande di risarcimento».

10 Il considerando 46 della medesima direttiva è formulato nei seguenti termini:

«In mancanza di norme dell’Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l’attore deve soddisfare per dimostrare l’ammontare del danno subito, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il mancato pieno rispetto di tali condizioni. Tuttavia, le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento conferito dall’Unione (principio di efficacia). È opportuno tenere conto di ogni asimmetria informativa fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l’andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno assicurare che ai giudici nazionali sia conferito il potere di stimare l’ammontare...

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