UAB „Tiketa“ v M. Š. and VšĮ „Baltic Music“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:112
Docket NumberC-536/20
Date24 February 2022
Celex Number62020CJ0536
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Nozione di “professionista” – Obbligo d’informazione riguardante i contratti a distanza – Obbligo di fornire le informazioni richieste in un linguaggio semplice e comprensibile e su un supporto durevole»

Nella causa C‑536/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 21 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2020, nel procedimento

«Tiketa» UAB

contro

M. Š.,

con l’intervento di:

«Baltic Music» VšĮ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la «Tiketa» UAB, da A. Korsakas, advokatas;

– per il governo lituano, da R. Dzikovič e K. Dieninis, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.F. Severi, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė, I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Tiketa» UAB e M. Š. in merito al rimborso della somma pagata da quest’ultimo per acquistare un biglietto per un evento culturale successivamente annullato e delle spese accessorie sostenute, vale a dire le spese di viaggio e le spese postali, nonché al risarcimento del danno morale subìto dall’interessato a causa di tale annullamento.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2011/83

3 I considerando 14 e 16 della direttiva 2011/83 recitano come segue:

«(14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull’ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.

(...)

(16) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati».

4 A termini dell’articolo 1 della direttiva in parola:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5 L’articolo 2 della citata direttiva recita come segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(...)

10) “supporto durevole” ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(...)».

6 L’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

7 L’articolo 6 della direttiva 2011/83 dispone quanto segue:

«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

(...)

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.

(...)».

8 L’articolo 8 di tale direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

(...)

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m).

(...)».

Direttiva 2005/29/CE

9 A termini dell’articolo 2 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22):

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

(...)».

10 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29:

«Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

(...)

b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

(...)».

Diritto lituano

11 L’articolo 2.133 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania) così dispone:

«1. Un atto compiuto da una persona (rappresentante) in nome di un’altra persona (rappresentato) – laddove sia palesato il rapporto di rappresentanza e non si eccedano i poteri conferiti – crea, modifica o estingue direttamente in capo al rappresentato i diritti e gli obblighi di carattere civile.

2. I poteri del rappresentante possono essere altresì dedotti dalle circostanze in cui lo stesso agisce (venditore nel commercio al dettaglio, cassiere, ecc.). Qualora la condotta di una persona fornisca ai terzi ragionevoli motivi per ritenere che detta persona, in qualità di rappresentato, abbia nominato un’altra persona quale suo rappresentante, gli atti compiuti da quest’ultima a nome del rappresentato vincolano il rappresentato.

3...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 9 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services [arrêt du 24 février 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, point 36)]. Je relève toutefois que la procédure au principal a pour objet une action en cessation d’une pratique commerciale déloyale......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 December 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 December 2023
    ...65). 28 Sentenze del 1° marzo 2016, Kreis Warendorf e Osso (C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27), e del 24 febbraio 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, punto 29 Sentenze del 22 ottobre 2009, Zurita García e Choque Cabrera (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 57); del 27 no......
  • European Investment Bank v ClientEarth.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle relève (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Tiketa, C‑536/20, EU:C:2022:112, point 27 et jurisprudence 87 Or, compte tenu du point 84 du présent arrêt ainsi que des objectifs de la politique de l’Union ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 16 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...conclusions. 28 Arrêts du 1er mars 2016, Alo et Osso (C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 27), et du 24 février 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, point 29 Arrêts du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera (C‑261/08 et C‑348/08, EU:C:2009:648, point 57), du 27 novembre 2......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 9 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services [arrêt du 24 février 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, point 36)]. Je relève toutefois que la procédure au principal a pour objet une action en cessation d’une pratique commerciale déloyale......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 December 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 December 2023
    ...65). 28 Sentenze del 1° marzo 2016, Kreis Warendorf e Osso (C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27), e del 24 febbraio 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, punto 29 Sentenze del 22 ottobre 2009, Zurita García e Choque Cabrera (C‑261/08 e C‑348/08, EU:C:2009:648, punto 57); del 27 no......
  • European Investment Bank v ClientEarth.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle relève (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Tiketa, C‑536/20, EU:C:2022:112, point 27 et jurisprudence 87 Or, compte tenu du point 84 du présent arrêt ainsi que des objectifs de la politique de l’Union ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 16 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...conclusions. 28 Arrêts du 1er mars 2016, Alo et Osso (C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 27), et du 24 février 2022, Tiketa (C‑536/20, EU:C:2022:112, point 29 Arrêts du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera (C‑261/08 et C‑348/08, EU:C:2009:648, point 57), du 27 novembre 2......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT