United Parcel Service, Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:84
Date23 February 2022
Docket NumberT-834/17
Celex Number62017TJ0834
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

23 febbraio 2022 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi nel SEE – Concentrazione – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno – Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale – Diritti della difesa – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso di causalità»

Nella causa T‑834/17,

United Parcel Service, Inc., con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), rappresentata da A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, W. Knibbeler, A. Pliego Selie e F. Roscam Abbing, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, P. Berghe, M. Farley e R. Leupold Henning, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE e diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6570 – UPS/ TNT Express),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, R. da Silva Passos, I. Reine, L. Truchot e M. Sampol Pucurull (relatore), giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1 Nello Spazio economico europeo (SEE), la United Parcel Service, Inc., ricorrente (in prosieguo: l’«UPS» o la «ricorrente»), e la TNT Express NV (in prosieguo: la «TNT») sono due società che operano nei mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi.

2 Il 26 giugno 2012 la Commissione europea ha pubblicato un avviso di notifica preventiva di una concentrazione (caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (GU 2012, C 186, pag. 9), ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), come attuato dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU 2004, L 133, pag. 1).

3 L’11 gennaio 2013, la Commissione ha informato l’UPS che intendeva vietare l’operazione di concentrazione progettata tra la stessa e la TNT.

4 Il 14 gennaio 2013, l’UPS ha reso pubblica tale informazione mediante un comunicato stampa.

5 Il 18 gennaio 2013, il comitato consultivo di cui all’articolo 19 del regolamento n. 139/2004 ha emesso un parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che dichiarava incompatibile l’operazione di concentrazione tra l’UPS e la TNT.

6 Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 431, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (in prosieguo: la «decisione controversa»). La Commissione ha ritenuto che l’operazione di concentrazione tra l’UPS e la TNT configurasse un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di cui trattasi in quindici Stati membri, vale a dire in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Romania, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia e in Svezia.

7 In un comunicato stampa dello stesso giorno, l’UPS ha annunciato che rinunciava all’operazione di concentrazione progettata.

8 Il 5 aprile 2013, l’UPS ha proposto al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione controversa, iscritto a ruolo con il numero T‑194/13, e ha presentato una domanda di procedimento accelerato, che il Tribunale ha respinto.

9 Il 7 aprile 2015, la FedEx Corp. ha annunciato un’offerta di acquisto della TNT.

10 Il 4 luglio 2015, la Commissione ha pubblicato una notifica preventiva di una concentrazione (caso M.7630 – FedEx/TNT Express) (GU 2015, C 220, pag. 15), relativa all’operazione con cui la FedEx doveva acquistare la TNT.

11 L’8 gennaio 2016, la Commissione ha adottato la decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo SEE (caso M.7630 – FedEx/TNT Express), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2016, C 450, pag. 12), relativa all’operazione tra la FedEx e la TNT.

12 Con sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144), il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

13 Il 16 maggio 2017, la Commissione ha presentato un ricorso avverso la sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144), che la Corte ha respinto con sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23).

II. Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, l’UPS ha proposto il presente ricorso.

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2018, la Commissione ha chiesto al Tribunale di sospendere il procedimento in attesa della decisione sull’impugnazione nella causa C‑265/17 P o, in subordine, di adottare una misura di organizzazione del procedimento mediante la quale il Tribunale stabilisca, in primo luogo, se fossero soddisfatte le condizioni per l’insorgere della responsabilità dell’Unione europea in forza dell’articolo 340 TFUE, oltre all’esistenza di un danno e, pertanto, in secondo luogo, se non fosse necessario un contributo delle parti sull’ammontare del presunto danno fino a nuovo ordine.

16 Con decisione del 6 febbraio 2018, il presidente di sezione ha deciso di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della decisione nella causa C‑265/17 P. Per contro, il Tribunale non ha accolto la richiesta della Commissione di misure di organizzazione del procedimento.

17 La Commissione, con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2019, ha nuovamente chiesto l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento consistente nell’accertamento preliminare, da parte del Tribunale, della sussistenza dei presupposti per l’insorgere della responsabilità dell’Unione ai sensi dell’articolo 340 TFUE, con esclusione di qualsiasi questione relativa all’esistenza di eventuali danni lamentati dall’UPS e, pertanto, di dispensare le parti dal trattare le questioni relative all’ammontare dei danni lamentati fino a nuovo ordine.

18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2019, l’UPS si è opposta a tale richiesta e il Tribunale ha respinto la richiesta della Commissione di misure di organizzazione del procedimento.

19 A seguito della modifica della composizione del Tribunale, con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha riassegnato la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Settima Sezione.

20 Su proposta della Settima Sezione il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

21 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto quesiti scritti alle parti, che hanno risposto entro il termine impartito. Il Tribunale ha altresì posto per iscritto un quesito alle parti, invitandole a rispondervi in udienza.

22 L’UPS chiede che il Tribunale voglia:

– concederle un risarcimento d’importo pari a EUR 1,742 miliardi, maggiorato degli interessi applicabili;

– accordarle una compensazione per le imposte che saranno riscosse sul risarcimento concesso, tenendo conto dell’aliquota d’imposta applicabile alla data della decisione del Tribunale;

– condannare la Commissione alle spese.

23 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità di taluni motivi, argomenti ed elementi di prova

24 La Commissione fa valere che le memorie dell’UPS sono confuse e non sono conformi né alle prescrizioni dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura né a quelle dell’articolo 85 dello stesso regolamento e che taluni argomenti ed elementi di prova presentati a loro sostegno dovrebbero, di conseguenza, essere dichiarati irricevibili.

1. Sul carattere confuso dellargomentazione dellUPS

25 La Commissione rimprovera all’UPS di aver sviluppato la propria argomentazione in modo dispersivo, senza rispettare l’enunciazione dei motivi del ricorso. Il ricorso si fonderebbe su tre motivi, corrispondenti a ciascuno dei presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tuttavia, l’UPS avrebbe sviluppato diversi argomenti al di fuori del motivo al quale essi si ricollegherebbero nella loro sostanza. L’UPS infatti, in sede di ricorso, avrebbe addotto argomenti connessi all’illegittimità nelle parti dedicate al nesso di causalità. In fase di replica, l’UPS avrebbe trattato i due gruppi, invocando nel contempo nella parte dedicata al danno argomenti relativi agli altri due presupposti necessari per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La Commissione ritiene che il Tribunale non debba raggruppare tali argomenti, poiché, formalmente, essi non corrispondono alla formulazione del motivo nell’ambito del quale sono fatti valere.

26 Nel caso di specie, è vero che l’UPS ha sviluppato nel ricorso una parte della sua argomentazione relativa alle presunte illegittimità nell’ambito di motivi relativi agli...

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