Weingut A v Land Rheinland-Pfalz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:916
Date23 November 2023
Docket NumberC-354/22
Celex Number62022CJ0354
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – Regolamento delegato (UE) 2019/33 – Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma – Indicazione dell’azienda viticola che effettua la vinificazione – Affitto di vigneti e locazione dell’impianto di pressatura presso un’altra azienda viticola – Vinificazione effettuata interamente nell’azienda viticola eponima»

Nella causa C‑354/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 10 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 1º giugno 2022, nel procedimento

Weingut A

contro

Land Rheinland-Pfalz,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per Weingut A, da H. Eichele, Rechtsanwalt;

– per il Land Rheinland-Pfalz, da S. Reuter, M. Fachreferent e E. Wagner, Regierungsrätin;

– per la Commissione europea, da B. Hofstötter e B. Rechena, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell’11 giugno 2021 (GU 2021, L 297, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento delegato 2019/33»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Weingut A e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») in merito all’utilizzo dei termini «Weingut» (tenuta viticola) e «Gutsabfüllung» (imbottigliamento nella tenuta) nella presentazione dei vini le cui uve, provenienti da vigneti presi in affitto, vengono pressate in un impianto locato presso un’altra azienda viticola.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 1308/2013

3 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 (GU 2021, L 435, pag. 262) (in prosieguo: il «regolamento n. 1308/2013»), contiene un articolo 3, intitolato «Definizioni», il cui paragrafo 3 è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate (…) dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608)] (…), salvo disposizione contraria del presente regolamento».

4 L’articolo 122 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Poteri delegati», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l’impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

(...)

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

(...)

iii) i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso;

(...)».

Regolamento n. 1307/2013

5 L’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b) “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(...)».

Regolamento delegato 2019/33

6 I considerando 34 e 48 del regolamento delegato 2019/33 così recitano:

«(34) Gli articoli da 117 a 121 del [regolamento n. 1308/2013] stabiliscono le norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Tale regolamento armonizza inoltre l’uso di termini diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa dell’Unione, a condizione che non siano ingannevoli. Per il corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere stabilite le norme dell’Unione sull’uso delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull’etichetta dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, al fine di non indurre in errore i consumatori, dovrebbero essere definite anche le disposizioni relative all’impiego delle indicazioni facoltative.

(...)

(48) L’indicazione dell’azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un’indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un’azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta».

7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento delegato, intitolato «Oggetto»:

«Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il [regolamento n. 1308/2013] relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all’etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

(...)

f) l’etichettatura e la presentazione».

8 Le disposizioni del capo IV di detto regolamento delegato disciplinano l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli; le sezioni 1 e 2 di tale capo elencano, rispettivamente, le indicazioni obbligatorie (articoli da 40 a 48) e le indicazioni facoltative (articoli da 49 a 55).

9 L’articolo 54 del medesimo regolamento delegato, intitolato «Indicazione dell’azienda», al paragrafo 1 così dispone:

«I termini elencati nell’allegato VI con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda».

10 L’allegato VI del regolamento delegato 2019/33 contiene un elenco dei termini di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo, per ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, tale allegato elenca i termini seguenti: «Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer».

Diritto tedesco

11 L’articolo 38 della Weinverordnung (regolamento sul vino), del 21 aprile 2009 (BGBl. I, pag. 827), dispone quanto segue:

«(1) È ammessa l’indicazione dell’azienda per i vini “Federweißer”, “Landwein” [vini locali], “Qualitätswein” [vini di qualità], “Prädikatswein” [vini di qualità superiore], “Sekt b.A.” [vini spumanti], “Qualitätsperlwein b.A.” [vini spumanti di qualità] o “Qualitätslikörwein b.A.” [vini liquorosi di qualità] solo in conformità del combinato disposto dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’allegato VI del regolamento delegato [2019/33].

(...)

(4) La nozione di “prodotto e imbottigliato” può essere utilizzata soltanto:

1. da un’azienda viticola nella quale le uve utilizzate per un tale vino siano state raccolte e vinificate;

(...)

3. da un’azienda situata nella determinata regione indicata, o nelle immediate vicinanze di tale regione, alla quale le aziende viticole che hanno raccolto le uve utilizzate siano legate nell’ambito di un’associazione di aziende viticole e che ha vinificato tali uve.

(5) La nozione di “imbottigliato in azienda” può essere utilizzata, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, prima frase, punto 1, soltanto se:

1. l’impresa viticola tiene una contabilità fiscale,

2. la persona responsabile della vinificazione può comprovare una formazione enologica completa, e

3. i vigneti sui quali sono state raccolte le uve utilizzate per elaborare il vino in questione sono coltivati dall’impresa viticola interessata almeno dal 1º gennaio dell’anno di raccolta».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Weingut A, ricorrente nel procedimento principale, è un’azienda viticola situata a Zell (Germania), nella regione della Mosella. Essa produce vino con uve provenienti dai propri vigneti, ma anche da vigneti di cui è affittuaria.

13 Uno di questi vigneti in affitto, con una superficie di 2,15 ettari, è situato a circa 70 chilometri (km) da Zell, in un’azienda agricola appartenente al viticoltore B.

14 I due viticoltori hanno concluso un contratto in forza del quale il viticoltore B coltiva le viti affittate dall’azienda ricorrente nel...

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