XR v Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:722
Date09 September 2021
Docket NumberC-107/19
Celex Number62019CJ0107
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

9 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti – Primato del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑107/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Obvodní soud pro Prahu 9 (Tribunale del distretto di Praga 9, Repubblica ceca), con decisione del 3 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2019, nel procedimento

XR

contro

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Juhász, facente funzione di presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, da L. Novotná;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. van Beek e da K. Walkerová, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XR e la Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (in prosieguo: la «DPP») riguardo al rifiuto di quest’ultima di corrispondere a XR l’importo di 95 335 corone ceche (CZK) (circa EUR 3 600) maggiorato degli interessi di mora, a titolo di compenso per le pause effettuate nel corso della sua attività professionale nel periodo compreso tra i mesi di novembre 2005 e dicembre 2008.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88 enunciano:

«(4) Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

(5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori dell’[Unione Europea] devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. (...)».

4 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

(...)».

5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(...)

5. “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane;

(...)».

6 Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/88, intitolato «Pausa»:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale».

Normativa ceca

7 L’articolo 83 dello zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (legge n. 65/1965 sul codice del lavoro), applicabile fino al 31 dicembre 2006, prevedeva quanto segue:

«(1) L’orario di lavoro è il periodo nel corso del quale il lavoratore è tenuto a svolgere un lavoro per il datore di lavoro.

(2) Il periodo di riposo è il periodo che non costituisce orario di lavoro.

(...)

(5) Il servizio di guardia è il periodo nel corso del quale il lavoratore, in forza del proprio contratto di lavoro, si tiene pronto per un eventuale incarico che, in caso di impellente necessità, dovrà essere eseguito al di fuori dell’orario del suo gruppo di lavoro.

(...)».

8 L’articolo 89 di tale legge, relativo alla «[p]ausa», era così formulato:

«(1) Il datore di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore, al massimo dopo sei ore di lavoro ininterrotto, una pausa destinata ai pasti e al riposo di almeno 30 minuti; questa pausa deve essere concessa ai minori al massimo dopo quattro ore e mezza di lavoro ininterrotto. Nel caso di un lavoro che non può essere interrotto, al lavoratore deve essere garantito un adeguato periodo di riposo e per i pasti anche senza interruzione del servizio o del lavoro; nel caso di minori, una pausa per i pasti e il riposo ai sensi della prima frase deve essere sempre garantita.

(2) Il datore di lavoro può fissare in maniera adeguata la durata della pausa per i pasti, a seguito di consultazione del competente organismo sindacale.

(3) Il datore di lavoro stabilisce l’inizio e la fine di tali pause, a seguito di consultazione del competente organismo sindacale.

(4) Le pause destinati ai pasti e al riposo non sono concesse all’inizio o al termine dell’orario di lavoro.

(5) Le pause concesse per i pasti e il riposo non vengono computate nell’orario di lavoro».

9 Le citate disposizioni sono state abrogate e sostituite dallo zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (legge n. 262/2006 sul codice del lavoro), entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Ai sensi dell’articolo 78 di tale legge:

«(1) Ai fini delle disposizioni che disciplinano l’orario di lavoro e il periodo di riposo, si intende per:

a) “orario di lavoro”, il periodo nel corso del quale il lavoratore è tenuto a svolgere un lavoro per il datore di lavoro e il periodo nel corso del quale il lavoratore si tiene pronto, sul luogo di lavoro, a svolgere un incarico conformemente alle istruzioni del datore di lavoro;

(...)

h) “servizio di guardia”, il periodo nel corso del quale il lavoratore, in forza del proprio contratto di lavoro, si tiene pronto per un eventuale incarico che, in caso di impellente necessità, dovrà essere eseguito al di fuori dell’orario del suo gruppo di lavoro. Il servizio di guardia può essere svolto solamente in un altro luogo concordato con il dipendente, diverso rispetto ai luoghi di lavoro del datore di lavoro;

(...)».

10 Per quanto attiene alla pausa e alla pausa di sicurezza, l’articolo 88 di detta legge precisa quanto segue:

«(1) Il datore di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore, al massimo dopo 6 ore di lavoro ininterrotto, una pausa destinata ai pasti e al riposo di almeno 30 minuti; questa pausa deve essere concessa ai minori al massimo dopo quattro ore e mezza di lavoro ininterrotto. Nel caso di un lavoro che non può essere interrotto, un periodo adeguato per il riposo e i pasti deve essere garantito al dipendente anche senza interruzione del servizio o del lavoro; questo periodo è incluso nel calcolo dell’orario di lavoro. Ai lavoratori minori di età la pausa di lavoro per i pasti e il riposto di cui alla prima frase deve essere sempre concessa.

(2) Se la pausa per i pasti e il riposo dev’essere suddivisa, una parte di essa deve durare almeno 15 minuti (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Da novembre...

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