Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Published date | 13 February 1999 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 40, 13 February 1999 |
Direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0036 - 0045
DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che la direttiva 70/311/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (4), relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 70/311/CEE;
considerando che, ai fini dell'attuazione pratica della direttiva 70/311/CEE, è necessario che in tutti gli Stati membri vengano adottate disposizioni uniformi, allineate sulla versione più recente del regolamento ECE-ONU n. 79;
considerando che l'allegato VII della direttiva 70/156/CEE stabilisce il formato e il contenuto del numero di omologazione CE; che le stesse specificazioni devono essere adottate ai fini della presente direttiva;
considerando che la direttiva 70/311/CEE deve essere adeguata in conformità;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 70/311/CEE è modificata come segue:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" si intendono i veicoli definiti all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE»;
2) all'articolo 3, «allegato» è sostituito da «allegati»;
3) gli allegati della direttiva 70/311/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo
per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, se il veicolo soddisfa le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri:
- non possono più concedere l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale
di un tipo di veicolo per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri possono rifiutare l'immatricolazione la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 muniti di equipaggiamento sterzo ausiliario non conforme alle disposizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano...
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