„VARCHEV FINANS“ EOOD v Komisia za finansov nadzor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:891
Docket NumberC-95/20
Date28 October 2021
Celex Number62020CJ0095
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

28 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/65/UE – Mercati degli strumenti finanziari – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – Imprese di investimento – Articolo 56 – Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi – Articolo 72 – Conservazione delle registrazioni – Modalità di conservazione – Informazioni concernenti la classificazione dei clienti – Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento»

Nella causa C‑95/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione dell’11 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2020, nel procedimento

«Varchev Finans» EOOD

contro

Komisia za finansov nadzor,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Varna,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la «Varchev Finans» EOOD, da M. Valchanova, advokat;

– per la Komisia za finansov nadzor, da B. Gercheva, L. Valchovska e M. Vasileva;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente da Y. Marinova nonché da J. Rius e T. Scharf, poi da Y. Marinova e T. Scharf, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 2, e dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 2017, L 87, pag. 1), letti in combinato disposto con l’allegato I di detto regolamento delegato.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la «Varchev Finans» EOOD alla Komisia za finansov nadzor (Commissione di vigilanza finanziaria, Bulgaria) (in prosieguo: la «KFN»), in merito alle sanzioni pecuniarie inflitte a tale società per violazione dell’obbligo di tenere registri relativi alla classificazione dei clienti e alle informazioni fornite a questi ultimi riguardo alle spese e agli oneri connessi ai servizi di investimento.

Contesto giuridico

Diritto dellUnione

Direttiva 2014/65/UE

3 L’articolo 16 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), intitolato «Requisiti organizzativi», dispone, al paragrafo 6, quanto segue:

«Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le attività e le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’autorità competente di espletare i propri compiti di vigilanza e realizzare le misure di attuazione a titolo della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 84)], della direttiva 2014/57/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU 2014, L 173, pag. 179)] e del regolamento (UE) n. 596/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1)], e, in particolare di verificare che le imprese di investimento abbiano adempiuto tutti gli obblighi, compresi quelli nei confronti dei clienti o potenziali clienti e quelli relativi all’integrità del mercato».

4 L’articolo 25 della direttiva 2014/65, intitolato «Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti», dispone, ai paragrafi 2, 3, 5 e 8, quanto segue:

«2. Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.

3. Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze di tale persona in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è appropriato per il cliente. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, la valutazione esamina l’appropriatezza del pacchetto nel suo insieme.

Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia loro appropriato. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

(…)

5. Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi...

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