2000/284/EC: Commission Decision of 31 March 2000 establishing the list of approved semen collection centres for imports of equine semen from third countries and amending Decisions 96/539/EC and 96/540/EC (notified under document number C(2000) 912) (Text with EEA relevance)

Published date14 April 2000
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 94, 14 April 2000
EUR-Lex - 32000D0284 - IT

2000/284/CE: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE [notificata con il numero C(2000) 912] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 14/04/2000 pag. 0035 - 0042


Decisione della Commissione

del 31 marzo 2000

che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE

[notificata con il numero C(2000) 912]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/284/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla parte II della decisione 94/63/CE della Commissione(3) e fatta salva la decisione 92/160/CEE della Commissione(4), gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie equina proveniente da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte 1 dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio(5) per le importazioni di animali vivi della specie equina.

(2) In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 92/65/CEE, devono essere effettuati controlli sul posto della Comunità per garantire l'applicazione uniforme della direttiva summenzionata, in particolare dei suoi allegati.

(3) È pertanto giustificato stabilire un elenco provvisorio dei centri riconosciuti per la raccolta dello sperma di equidi destinato ad essere importato nella Comunità europea, per i quali le autorità competenti del paese terzo interessato abbiano fornito garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II della direttiva 92/65/CEE.

(4) L'elenco provvisorio deve specificare per ciascun centro il codice ISO, nonché il nome del...

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