2000/345/EC: Commission Decision of 22 May 2000 setting the date on which dispatch from Portugal to Germany of certain products for the purpose of incineration may commence by virtue of Article 3(6) of Decision 98/653/EC (notified under document number C(2000) 1367) (Text with EEA relevance)

Published date23 May 2000
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 121, 23 May 2000
EUR-Lex - 32000D0345 - IT

2000/345/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE [notificata con il numero C(2000) 1367] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 23/05/2000 pag. 0009 - 0009


Decisione della Commissione

del 22 maggio 2000

che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE

[notificata con il numero C(2000) 1367]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/345/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2),

vista la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/104/CE(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE, la Commissione, dopo aver effettuato le ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri, fissa la data alla quale può iniziare la spedizione del materiale di cui all'articolo citato.

(2) Dal 27 al 29 febbraio 2000 i servizi della Commissione hanno effettuato un'ispezione in Germania, intesa a valutare i controlli veterinari effettuati a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I della decisione 98/653/CE, da cui risulta che le disposizioni sono state applicate in maniera soddisfacente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE per la spedizione in Germania del materiale di cui all'articolo citato è fissata al 22 maggio 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles...

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