2000/462/EC: Commission Decision of 12 July 2000 concerning the health certification for imports of bees/hives, queens and their attendants from third countries (notified under document number C(2000) 1966) (Text with EEA relevance)

Published date22 July 2000
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 22 July 2000
EUR-Lex - 32000D0462 - IT

2000/462/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi [notificata con il numero C(2000) 1966] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2000 pag. 0018 - 0020


Decisione della Commissione

del 12 luglio 2000

relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2000) 1966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE(2), in particolare gli articoli 17 e 18,

considerando quanto segue:

(1) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di api/alveari o api regine (con nutrici) devono essere stabiliti conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE. L'autorizzazione si applica a tutti i paesi terzi.

(2) Per le importazioni nella Comunità di api/alveari, api regine e loro nutrici conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE deve essere stabilito un certificato sanitario.

(3) In caso di malattie nuove o esotiche devono essere adottate misure supplementari.

(4) La direttiva 96/93/CEE del Consiglio(3) stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi. Occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle previste da detta direttiva.

(5) Viene qui istituito un nuovo regime di certificazione, la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di api (Apis mellifera)/alveari, api regine e loro...

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