2001/165/EC: Commission Decision of 27 February 2001 amending as regards hydrolysed proteins Decision 2001/9/EC concerning control measures required for the implementation of Council Decision 2000/766/EC concerning certain protection measures with regard to transmissible spongiform encephalopathies and the feeding of animal protein (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 462)
Published date | 28 February 2001 |
Date of Signature | 11 December 2001 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 58, 28 February 2001 |
2001/165/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 462]
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2001 pag. 0043 - 0044
Decisione della Commissione
del 27 febbraio 2001
che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali
[notificata con il numero C(2001) 462]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/165/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi(5) e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(6), interdice la somministrazione di proteine animali trasformate a certi animali d'allevamento. Tale divieto non si applica a certe...
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