2002/163/EC: Commission Decision of 22 February 2002 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Luxembourg (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 671)
Published date | 23 February 2002 |
Date of Signature | 06 December 2002 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 53, 23 February 2002 |
2002/163/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 671]
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0046 - 0046
Decisione della Commissione
del 22 febbraio 2002
recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo
[notificata con il numero C(2002) 671]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/163/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in Lussemburgo.
(2) Il Lussemburgo ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3).
(3) I focolai suddetti rischiano di mettere in pericolo il patrimonio zootecnico di altri Stati membri. Sono pertanto opportuni provvedimenti supplementari per il trasporto e la spedizione di suini e di taluni prodotti suinicoli a partire dal Lussemburgo come pure all'interno e attraverso tale Stato membro.
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Lussemburgo provvede affinché non sia effettuata la spedizione di suini e di sperma, ovuli ed embrioni di suini dal proprio territorio e sia vietato il transito di veicoli che trasportano suini.
Articolo 2
1. Il Lussemburgo provvede affinché non siano trasportati suini nel suo territorio a meno che gli animali:
a) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei trenta giorni precedenti il carico, e
b) siano trasportati direttamente al macello per l'abbattimento immediato.
2. Il trasporto di suini al macello di cui al paragrafo 1 è consentito soltanto previa autorizzazione specifica delle competenti autorità lussemburghesi.
Articolo 3
Il Lussemburgo provvede affinché tutti i veicoli...
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