2002/163/EC: Commission Decision of 22 February 2002 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Luxembourg (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 671)

Published date23 February 2002
Date of Signature06 December 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 53, 23 February 2002
EUR-Lex - 32002D0163 - IT

2002/163/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 671]

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0046 - 0046


Decisione della Commissione

del 22 febbraio 2002

recante misure protettive contro la peste suina classica in Lussemburgo

[notificata con il numero C(2002) 671]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in Lussemburgo.

(2) Il Lussemburgo ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3).

(3) I focolai suddetti rischiano di mettere in pericolo il patrimonio zootecnico di altri Stati membri. Sono pertanto opportuni provvedimenti supplementari per il trasporto e la spedizione di suini e di taluni prodotti suinicoli a partire dal Lussemburgo come pure all'interno e attraverso tale Stato membro.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Lussemburgo provvede affinché non sia effettuata la spedizione di suini e di sperma, ovuli ed embrioni di suini dal proprio territorio e sia vietato il transito di veicoli che trasportano suini.

Articolo 2

1. Il Lussemburgo provvede affinché non siano trasportati suini nel suo territorio a meno che gli animali:

a) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei trenta giorni precedenti il carico, e

b) siano trasportati direttamente al macello per l'abbattimento immediato.

2. Il trasporto di suini al macello di cui al paragrafo 1 è consentito soltanto previa autorizzazione specifica delle competenti autorità lussemburghesi.

Articolo 3

Il Lussemburgo provvede affinché tutti i veicoli...

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