2002/398/EC: Commission Decision of 24 May 2002 on the national provisions notified by the Republic of Finland under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1931)

Published date28 May 2002
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 138, 28 May 2002
EUR-Lex - 32002D0398 - IT 32002D0398

2002/398/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1931]

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/2002 pag. 0015 - 0023


Decisione della Commissione

del 24 maggio 2002

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2002) 1931]

(I testi in lingua finlandese e in lingua svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/398/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. LEGISLAZIONE COMUNITARIA

(1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE(2), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi in commercio con l'indicazione "concime CE"(3).

(2) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio per quanto riguarda la sua composizione, che ogni "concime CE" deve soddisfare. I "concimi CE" dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del titolo in elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3) La direttiva 76/116/CEE è stata modificata e adeguata al progresso tecnico varie volte, anche per inserire nuovi tipi di concimi nell'allegato I.

(4) Le modifiche alla direttiva 76/116/CEE sono state apportate dalle seguenti direttive:

- la direttiva 88/183/CEE del Consiglio(4) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire i concimi liquidi semplici e composti nell'allegato I,

- la direttiva 89/284/CEE del Consiglio(5) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi contenenti calcio, magnesio, sodio e zolfo,

- la direttiva 89/530/CEE del Consiglio(6) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi solidi o liquidi contenenti:

- uno dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco,

- miscele di tali concimi contenenti almeno due di questi oligoelementi,

- un elenco degli agenti chelanti organici autorizzati per gli oligoelementi.

(5) Gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 76/116/CEE sono stati introdotti dalle direttive 93/69/CEE(7), 96/28/CE(8) e 98/3/CE(9). Nell'ambito di queste direttive, agli allegati della direttiva 76/116/CEE sono stati aggiunti nuovi concimi.

(6) Ai fini della presente decisione, s'intende per direttiva 76/116/CEE tale direttiva quale modificata dalle direttive citate sopra ai punti 4 e 5.

(7) Le norme che si applicano alla composizione dei concimi oggetto della direttiva 76/116/CEE non prevedono un valore limite per il titolo in cadmio dei concimi recanti l'indicazione "concime CE".

(8) Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di "concimi CE" conformi alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

2. L'ADESIONE DELLA FINLANDIA

(9) Il 1o gennaio 1995 la Finlandia ha aderito all'Unione europea. L'atto di adesione(10) contiene disposizioni transitorie relative all'uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L'articolo 84, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Finlandia le disposizioni dell'allegato X dell'atto. L'articolo 84 e il punto 2 dell'allegato X dell'atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Finlandia l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, per la parte riguardante il titolo in cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10) L'articolo 2 dell'atto di adesione stabilisce che "dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto". L'articolo 168 dell'atto di adesione stabilisce che "i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE [...], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto".

(11) La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L'articolo 1 prevede, tra l'altro, che la Finlandia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

3. NORME NAZIONALI

(12) La decisione del ministero finlandese dell'Agricoltura e della silvicoltura n. 45/1994 del 21 gennaio 1994 sui concimi(12) stabilisce tra l'altro un valore limite per il titolo in cadmio dei concimi, compresi i "concimi CE". La sezione 3 vieta l'immissione sul mercato finlandese di concimi minerali contenenti fosforo con un titolo in cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo.

II. PROCEDURA

(13) Con lettera del 7 dicembre 2001, le autorità finlandesi informavano la Commissione che la Finlandia avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2002 norme nazionali sul contenuto in cadmio dei concimi, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

(14) Con lettera dell'8 gennaio 2002, la Commissione informava le autorità finlandesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dall'8 dicembre 2001, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(15) Con lettera del 23 gennaio 2002, la Commissione informava gli altri Stati membri della richiesta ricevuta dalla Finlandia e pubblicava inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(13) un avviso sulla richiesta, per informare le altre parti interessate delle norme nazionali che la Finlandia intendeva mantenere.

III. VALUTAZIONE

1. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

(16) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative...

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