2002/477/EC: Commission Decision of 20 June 2002 laying down public health requirements for fresh meat and fresh poultrymeat imported from third countries, and amending Decision 94/984/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2196)

Published date22 June 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 164, 22 June 2002
EUR-Lex - 32002D0477 - IT 32002D0477

2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2196]

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2002

che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE

[notificata con il numero C(2002) 2196]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile(1), da ultimo modificata dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 14.B, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi(3), da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti di sanità pubblica contenuti nella decisione della Commissione 2001/471/CE, dell'8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile(5) dovrebbero applicarsi anche alle importazioni da paesi terzi.

(2) A tal fine, occorre tenere conto in primo luogo delle regole del paese terzo in materia di controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori che esportano carni fresche di volatili da cortile o carni fresche nella Comunità, in sede di esame dell'ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, per la classificazione del paese terzo interessato.

(3) In secondo luogo, lo svolgimento di detti controlli da parte degli operatori dovrebbe essere preso in considerazione in sede di esame del loro inserimento...

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