2002/652/EC: Commission Decision of 29 July 2002 amending Decisions 98/119/EC to 98/131/EC in order to prolong the multiannual guidance programmes for the fishing fleets of the Member States until 31 December 2002 (notified under document number C(2002) 2831)

Published date10 August 2002
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 215, 10 August 2002
EUR-Lex - 32002D0652 - IT

2002/652/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2002, che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002 [notificata con il numero C(2002) 2831]

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 10/08/2002 pag. 0023 - 0046


Decisione della Commissione

del 29 luglio 2002

che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d'orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002

[notificata con il numero C(2002) 2831]

(2002/652/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002(2), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(3), modificata dalla decisione 2002/70/CE(4), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/413/CE è stata adottata in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98(6).

(2) Con la decisione 2002/70/CE il Consiglio ha deciso di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2002, il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE. Occorre di conseguenza modificare i programmi di orientamento pluriennali della quarta generazione (POP IV), adottati con le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE(7), con effetto retroattivo al 1o gennaio 2002, per garantire la continuità delle misure di contenimento delle flotte degli Stati membri fra il 1o gennaio 2002 e la data di adozione della presente decisione.

(3) Gli Stati membri hanno proceduto in misura diversa a rimisurare la stazza della rispettiva flotta in GT secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci(8), modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94(9), e dalla decisione 95/84/CE della Commissione, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci(10). In applicazione dell'articolo 7 delle decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE, occorre tenerne conto nella definizione degli obiettivi al 31 dicembre 2002.

(4) Nel quadro della presente decisione di prorogare il POP IV la Commissione coglie l'occasione per rispondere alle richieste di alcuni Stati membri di modificare i rispettivi programmi.

(5) In assenza di nuove disposizioni legislative successive al 1o luglio 2002, non sono più ammissibili gli aiuti al rinnovo dei pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta degli Stati membri che non rispettano gli obiettivi assegnati. Occorre pertanto individuare esattamente tali segmenti alla data del 30 giugno 2002 per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e la buona gestione degli stanziamenti pubblici.

(6) La gestione dei regimi di aiuti pubblici a favore delle flotte da pesca deve fondarsi su situazioni chiaramente stabilite in riferimento ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri, in particolare in rapporto agli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali e nell'ambito della relazione annuale della Commissione sull'esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(7) Il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato sulla proposta nel corso della riunione del 29 maggio 2002.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 98/119/CE, 98/120/CE, 98/121/CE, 98/122/CE, 98/123/CE, 98/124/CE, 98/125/CE, 98/126/CE, 98/127/CE, 98/128/CE, 98/129/CE, 98/130/CE e 98/131/CE sono modificate come segue.

1) Agli...

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