2004/30/EC: Commission Decision of 23 December 2003 laying down specific conditions for the import of processed and frozen bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from Peru and repealing Decisions 2001/338/EC and 95/174/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 5053)
Published date | 10 January 2004 |
Date of Signature | 19 March 2004 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Consumer protection,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 10 January 2004 |
2004/30/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5053]
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0053 - 0054
Decisione della Commissione
del 23 dicembre 2003
che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE
[notificata con il numero C(2003) 5053]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/30/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi,(1) in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 95/174/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù(3), prevede le condizioni sanitarie da rispettare per le importazioni di molluschi bivalvi vivi dal Perù.
(2) A seguito delle carenze constatate nel corso di un'ispezione in Perù effettuata nell'aprile 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/338/CE, del 27 aprile 2001, recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù(4). L'ispezione ha inoltre rilevato che nessun mollusco vivo era esportato dal Perù e che le competenti autorità peruviane non avevano prescritto alcuna misura di controllo per le malattie dei molluschi.
(3) Nel corso di una nuova ispezione in Perù effettuata nel maggio 2002 si è constatato che le condizioni sanitarie erano migliorate in modo soddisfacente e che si era ovviato ad alcune carenze relative ai controlli sanitari effettuati dalle...
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