2005/759/EC: Commission Decision of 27 October 2005 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries and the movement from third countries of birds accompanying their owners (notified under document number C(2005) 4287) (Text with EEA relevance)

Published date28 October 2005
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 285, 28 October 2005
L_2005285IT.01005201.xml
28.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285/52

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari

[notificata con il numero C(2005) 4287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).
(2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (2) prevede che gli Stati membri autorizzino l’importazione di volatili dai paesi terzi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). I paesi elencati all’allegato della presente decisione sono membri dell’UIE e pertanto, in conformità della decisione 2000/666/CEE, gli Stati membri hanno l’obbligo di accettare le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tali paesi.
(3) Ove necessario occorre fare riferimento alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3).
(4) Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, prevede diversi regimi di controlli veterinari a seconda del numero di animali interessati. Ai fini della presente decisione è opportuno riprendere tali differenziazioni a seconda del numero.
(5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (4) prevede che gli animali importati siano sottoposti a controlli in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.
(6) In conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 998/2003, si applicano le misure di salvaguardia adottate in base alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1.
(7) L’influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati in quarantena in uno Stato membro, per cui appare appropriato sospendere i movimenti di uccelli da compagnia da alcune aree a rischio e utilizzare per la definizione delle aree un riferimento alle commissioni regionali competenti dell’UIE.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1. Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente non elencata all’allegato I.

2. Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell’UIE appartenente a una commissione regionale competente elencata all’allegato I e

a) sono stati sottoposti a isolamento precedente l’esportazione per 30 giorni presso il luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, oppure
b) sono sottoposti a quarantena successiva all’importazione per 30 giorni nello Stato membro di destinazione in locali approvati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, oppure
c) sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l’influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate, oppure
d) sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell’esportazione e sottoposti a esame per l’individuazione dell’antigene o del genoma dell’H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.

3. Il rispetto delle...

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