2005/760/EC: Commission Decision of 27 October 2005 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries for the import of captive birds (notified under document number C(2005) 4288) (Text with EEA relevance)

Published date12 December 2006
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
L_2005285IT.01006001.xml
28.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285/60

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività

[notificata con il numero C(2005) 4288]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa essere introdotto attraverso gli scambi internazionali di volatili vivi diversi dal pollame.
(2) L'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati posti in quarantena in uno Stato membro; risulta pertanto opportuno sospendere le importazioni di tali volatili da determinate zone a rischio e utilizzare, ai fini della definizione delle zone, un riferimento alle commissioni regionali dell'UIE.
(3) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Le informazioni prescritte per gli scambi potrebbero essere utilizzate anche ai fini delle importazioni.
(4) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (4), stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). I paesi che appartengono alle commissioni regionali dell'UIE elencate nell'allegato della presente decisione sono membri dell'UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le
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