2006/200/EC: Commission Decision of 22 February 2006 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to the United States of America (notified under document number C(2006) 496) (Text with EEA relevance)

Published date08 May 2007
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
L_2006071IT.01005001.xml
10.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana per quanto concerne gli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 496]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana (2), fissa l’elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana. La parte I dell’allegato di questa decisione indica i paesi e i territori che formano oggetto di una decisione specifica approvata a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3); la parte II di questo allegato indica i paesi e i territori che soddisfano le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
(2) La decisione 2006/199/CE della Commissione (4) fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America. È quindi opportuno aggiungere questo paese all’elenco che figura nella parte I dell’allegato alla decisione 97/296/CE.
(3) Per maggior chiarezza è opportuno sostiture gli elenchi in questione nella loro totalità.
(4) Di conseguenza è necessario modificare anche la decisione 97/296/CE.
(5) La presente decisione si applica a partire dallo stesso giorno della decisione 2006/199/CE che fissa le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca provenienti dagli Stati Uniti d’America.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio...

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