2006/440/EC: Council Decision of 1 June 2006 amending Annex 12 to the Common Consular Instructions and Annex 14a to the Common Manual on the fees to be charged corresponding to the administrative costs of processing visa applications

Published date29 June 2006
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 29 June 2006
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29.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/77

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2006

che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

(2006/440/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (2),

vista l’iniziativa della Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune nonché l’allegato 14 a del manuale comune (3), ha stabilito che i diritti da riscuotere nell’ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune e il manuale comune.
(2) La decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (4), ha fissato a 35 EUR l’importo da riscuotere corrispondente alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto.
(3) Il considerando 2 della decisione 2003/454/CE ha stabilito la revisione ad intervalli regolari dell’importo da riscuotere.
(4) L’importo di 35 EUR non copre più le spese attuali per il trattamento della domanda di visto. Occorrerebbe inoltre tener conto delle conseguenze dell’introduzione del Sistema d’informazione visti (VIS) europeo e della biometria necessaria per introdurre il VIS nel processo d’esame delle domande di visto.
(5) Occorrerebbe pertanto adeguare l’attuale importo di 35 EUR in modo da coprire le spese supplementari per il trattamento della domanda di visto corrispondenti all’introduzione della biometria e del VIS.
(6) Il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen (5), prevede che il lasciapassare per il traffico frontaliero locale possa essere rilasciato gratuitamente.
(7) La raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (6), favorisce il rilascio dei visti senza spese amministrative per i ricercatori.
(8) L’abolizione o la riduzione dei diritti da riscuotere per cittadini di taluni paesi terzi in aggiunta alle esenzioni di cui all’articolo 2 della presente decisione potrebbero formare oggetto di accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati conformemente all’approccio generale della Comunità in materia di accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.
(9) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al massimo le possibilità offerte dall’acquis di Schengen al fine di sviluppare i contatti personali con le popolazioni dei paesi vicini conformemente agli obiettivi generali della politica dell’UE.
(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(11) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di
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