2007/731/EC: Commission Decision of 13 November 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the United Kingdom (notified under document number C(2007) 5549) (Text with EEA relevance)

Published date14 November 2007
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 14 November 2007
L_2007295IT.01002801.xml
14.11.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5549]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria.
(2) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento di pollame sul territorio della contea di Suffolk e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità della decisione 2006/415/CE, tra cui l’istituzione delle aree A e B di cui all’articolo 4 di detta decisione.
(3) La Commissione ha esaminato tali provvedimenti in collaborazione con il Regno Unito e ha accertato che i limiti della aree A e B fissati dall’autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B nel Regno Unito e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(4) L'attuale allegato della decisione 2006/415/CE è divenuto obsoleto in quanto le misure di protezione da un focolaio di
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