Decisione della Commissione del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165] (2011/753/UE)
Published date | 25 November 2011 |
Subject Matter | ambiente,medio ambiente,environnement |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 310, 25 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 310, 25 de noviembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 310, 25 novembre 2011 |
2011D0753 — IT — 25.11.2011 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165] (2011/753/UE) (GU L 310 dell'25.11.2011, pag. 11) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 333, 12.12.2013, pag. 83 (2011/753/UE) |
▼B
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 8165]
(2011/753/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( 1 ), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:(1) | Per assicurare un’attuazione efficace degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, è opportuno definire una serie di regole per l’applicazione degli obiettivi in questione. |
(2) | È inoltre necessario determinare modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. |
(3) | L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati. Tuttavia, è opportuno definire una serie di opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l’applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in questione. |
(4) | Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE è opportuno utilizzare per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ( 2 ). |
(5) | In caso di esportazione di rifiuti al di fuori dell’Unione e in presenza di prove attendibili attestanti che la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero è avvenuta a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione dell’Unione, i rifiuti in questione devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. |
(6) | Qualora siano adottate misure per rendere più rigorosi gli obiettivi oppure siano fissati obiettivi per altri flussi di rifiuti può essere necessario rivedere la presente decisione. |
(7) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «rifiuti domestici», i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
2) «rifiuti simili», i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;
3) «rifiuti urbani», i rifiuti domestici e i rifiuti simili;
4) «rifiuti da costruzioni e demolizioni», i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione ( 3 ), esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504 ;
5) «recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;
6) «riempimento», un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.
Articolo 2
Requisiti generali
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:
1) gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;
2) il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;
3) la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;
4) i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;
5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;
6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.
Articolo 3
Rifiuti urbani
1. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:
a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta...
To continue reading
Request your trial