Decisione della Commissione del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165] (2011/753/UE)

Published date25 November 2011
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 310, 25 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 310, 25 de noviembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 310, 25 novembre 2011
TESTO consolidato: 32011D0753 — IT — 25.11.2011

2011D0753 — IT — 25.11.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 8165] (2011/753/UE) (GU L 310 dell'25.11.2011, pag. 11)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 333, 12.12.2013, pag. 83 (2011/753/UE)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 8165]

(2011/753/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( 1 ), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:
(1) Per assicurare un’attuazione efficace degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, è opportuno definire una serie di regole per l’applicazione degli obiettivi in questione.
(2) È inoltre necessario determinare modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
(3) L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati. Tuttavia, è opportuno definire una serie di opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l’applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in questione.
(4) Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE è opportuno utilizzare per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti ( 2 ).
(5) In caso di esportazione di rifiuti al di fuori dell’Unione e in presenza di prove attendibili attestanti che la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero è avvenuta a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione dell’Unione, i rifiuti in questione devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
(6) Qualora siano adottate misure per rendere più rigorosi gli obiettivi oppure siano fissati obiettivi per altri flussi di rifiuti può essere necessario rivedere la presente decisione.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) «rifiuti domestici», i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;

2) «rifiuti simili», i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;

3) «rifiuti urbani», i rifiuti domestici e i rifiuti simili;

4) «rifiuti da costruzioni e demolizioni», i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione ( 3 ), esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504 ;

5) «recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;

6) «riempimento», un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

Articolo 2

Requisiti generali

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE si applicano le regole seguenti:

1) gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;

2) il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale;

3) la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente;

4) i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;

5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;

6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.

Articolo 3

Rifiuti urbani

1. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:

a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta...

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