2012/497/EU: Council Decision of 8 March 2012 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products, fish and fishery products, the replacement of Protocols 1, 2 and 3 and their Annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

Published date07 September 2012
Subject Matterrelaciones exteriores,relazioni esterne,relations extérieures
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 241, 7 de septiembre de 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 241, 7 settembre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 241, 7 septembre 2012
7.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241/2

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 marzo 2012

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(2012/497/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1) (in prosieguo «l'accordo di associazione»), in vigore dal 1o marzo 2000, prevede l'attuazione progressiva di una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
(2) Nel luglio 2005 il Consiglio di associazione UE-Marocco ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che prevede una disposizione specifica con l'obiettivo di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
(3) Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con il regno del Marocco nell'ambito dell'accordo di associazione per conseguire tale obiettivo.
(4) Il 14 dicembre 2009 la Commissione ha concluso a nome dell'Unione i negoziati relativi a un accordo in forma di scambio di lettere (in prosieguo «l'accordo») inteso a modificare l'accordo di associazione.
(5) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere (in prosieguo «l'accordo») tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'accordo di associazione riguardante i prodotti agricoli, il pesce e i prodotti della pesca, tale misura è adottata in conformità alle procedure previste all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), nel caso dei prodotti agricoli, o a quelle previste all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (3), nel caso del pesce e dei prodotti della pesca. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati, le misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), o all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto dall'accordo, al fine di vincolare l'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(4) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8

(5) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.



7.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241/4

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

Signor …,

Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti in conformità alla tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottata in occasione della riunione tenuta il 28 novembre 2005 dai ministri euromediterranei per gli Affari esteri al fine di accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca e in base agli articoli 16 e 18 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo «l'accordo di associazione»), in vigore a decorrere dal 1o marzo 2000, che prevede l'attuazione progressiva di una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto le seguenti modifiche dell'accordo di associazione:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e del Marocco diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.»;
2) l'articolo 10 è soppresso;
3) il titolo del capitolo II è sostituito dal seguente: «PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA»;
4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Le espressioni “prodotti agricoli”, “prodotti agricoli trasformati” e “pesce e prodotti della pesca” si riferiscono ai prodotti specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e a quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.»;
5) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari del Marocco elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte dell'Unione europea, di un elemento agricolo all'importazione di fruttosio (codice NC 1702 50 00) originario del Marocco. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato dell'Unione europea dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di fruttosio e i prezzi delle importazioni di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Marocco, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti di cui al sottocapitolo SA 1902 (paste alimentari) che figurano nell'elenco 3 accluso al protocollo n. 2.»;
6) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.»;
7) i protocolli nn. 1, 2 e 3 e i relativi allegati sono sostituiti dai testi che figurano agli allegati I e II del presente scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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