2013/498/EU: Commission Implementing Decision of 10 October 2013 concerning a Union financial contribution towards surveillance and other emergency measures implemented in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland against African swine fever in neighbouring third countries (notified under document C(2013) 6540)

Published date12 October 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 12 October 2013
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12.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/47

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2013

relativa a un contributo finanziario dell’Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini

[notificata con il numero C(2013) 6540]

(I testi in lingua estone, lettone, lituana e polacca sono i soli facente fede)

(2013/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l’articolo 84,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva, generalmente mortale, che colpisce i suini domestici e i cinghiali e causa gravi perturbazioni negli scambi all’interno dell’Unione e nelle esportazioni verso paesi terzi di suini vivi e di prodotti derivati da animali della specie suina.
(2) In seguito alla conferma della peste suina africana in Georgia nel 2007 la malattia si è propagata nella Federazione russa, dove sono stati segnalati numerosi focolai della stessa nei suini e nei cinghiali in tutta la parte europea della Russia. Nel giugno 2013 la Bielorussia ha inoltre confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, a circa quaranta chilometri dalla frontiera lituana e in prossimità del confine con la Polonia.
(3) La situazione della peste suina africana nei paesi limitrofi dell’Unione europea costituisce una minaccia diretta per gli allevamenti di suini all’interno dell’Unione, poiché il virus può essere introdotto negli Stati membri confinanti con i paesi terzi infetti attraverso i cinghiali che entrano nel territorio dell’Unione dalle zone infette, ma anche attraverso i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi o tramite l’introduzione non autorizzata nell’Unione di prodotti derivati da animali della specie suina.
(4) Il rischio di introduzione della peste suina africana nell’Unione è più elevato in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a causa della presenza e dell’evoluzione di tale malattia nei territori confinanti della Bielorussia e della Federazione russa e detti Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che intendono adottare per la protezione dei loro territori e degli altri Stati membri.
(5) L’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno provveduto alla sorveglianza per l’individuazione precoce della febbre suina africana sia nei cinghiali che nei suini domestici e hanno predisposto misure di sensibilizzazione e preparazione alla malattia nel quadro dei rispettivi piani di emergenza elaborati in conformità alla direttiva 2002/60/CE (3) del Consiglio per garantire una risposta rapida in caso di introduzione della febbre suina africana. La Lituania è direttamente minacciata dalla presenza di tale malattia oltre il confine con la Bielorussia e, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione nel suo territorio in caso di introduzione della peste suina africana, intende istituire una zona cuscinetto di 10 km lungo il confine con la Bielorussia, nella quale prevede di ridurre la densità dei soggetti ospiti promuovendo la macellazione dei suini e prevenendo il ripopolamento degli allevamenti di suini.
(6) I cinghiali che attraversano i confini tra i paesi terzi interessati e l’UE comportano un rischio di introduzione della peste suina africana, soprattutto in alcune zone ad agricoltura intensiva in cui i cinghiali sono attratti dalle colture. Nel tentativo di ridurre i rischi e sulla base dei dati disponibili di ricerche preliminari sull’efficacia dell’uso di repellenti costituiti da sostanze sintetiche maleodoranti, che dimostrano un’efficienza piuttosto elevata e una durata relativamente lunga, la Lituania intende applicare tali repellenti, quale misura di riduzione dei rischi a breve termine, in alcune zone del suo territorio vicine al confine orientale, al fine di scoraggiare l’ingresso dei cinghiali nei campi di granturco e di altre colture.
(7) La pulizia e la disinfezione dei veicoli che possono essere stati a contatto con il virus della peste suina africana è una delle misure preventive contro l’ingresso di tale malattia nell’Unione. La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione (4) stabilisce pertanto determinate misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa e dispone che i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell’Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.
(8) In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (5) il rischio di introduzione nell’Unione della peste suina africana attraverso scorte personali contenenti prodotti a base di carni suine inviate per posta o trasportate nel bagaglio di viaggiatori provenienti in particolare dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, non è affatto irrilevante e richiede ulteriori controlli ai punti di entrata.
(9) Numerosi soggetti interessati, compresi veterinari, agricoltori professionali e non professionali, conducenti di automezzi pesanti, agenti doganali, passeggeri e il pubblico in generale, devono inoltre essere resi consapevoli del rischio di introduzione della peste suina africana e delle sue conseguenze attraverso campagne di sensibilizzazione mirate.
(10) Nella prima settimana dell’agosto 2013, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno presentato i rispettivi piani e le stime iniziali dei costi di attuazione delle misure di emergenza nelle zone considerate a rischio di introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa. È necessario un sostegno finanziario per il personale al fine di garantire l’attuazione delle attività di sorveglianza previste nei piani presentati. I piani sono stati esaminati dalla Commissione in vista di un contributo finanziario dell’Unione e sono risultati conformi alla direttiva 2002/60/CE.
(11) Le azioni intraprese da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia al fine di ridurre in modo diretto il rischio di introduzione della malattia nell’Unione, vale a dire le operazioni di pulizia e di disinfezione dei veicoli, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 100 %.
(12) L’ulteriore sorveglianza effettuata da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia in zone a rischio più elevato di introduzione della malattia e le azioni intraprese nell’ambito della campagna di sensibilizzazione da tali Stati membri dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %.
(13) Le azioni intraprese dalla Lituania utilizzando repellenti in specifiche zone ad alto rischio, vicine ai confini orientali al fine di ridurre il rischio di introduzione della malattia nell’Unione attraverso i cinghiali, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %. Le azioni speciali intraprese dalla Lituania per diminuire la densità dei suini al confine con la Bielorussia dovranno essere cofinanziate a un tasso del 30 %.
(14) Data l’urgenza delle misure, i costi sostenuti da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a partire dal 2 luglio 2013, data di notifica delle misure di emergenza, dovranno essere ammessi a ricevere i contributi finanziari dell’Unione.
(15) L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE prevede che debbano essere definite le spese ammissibili e il livello del contributo finanziario dell’Unione. Tenuto conto della necessità di evitare una spesa eccessiva per il bilancio dell’Unione, occorre tuttavia fissare importi massimi che riflettano il corrispettivo ragionevole per determinate attività di sorveglianza.
(16) Un corrispettivo ragionevole è il corrispettivo per un materiale o un servizio a un prezzo proporzionato rispetto a quello di mercato. In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione, è ora necessario approvare il contributo finanziario specifico dell’Unione a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(17) Il versamento del contributo finanziario deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.
(18) Poiché i piani presentati da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia relativi alle misure di emergenza contro l’introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa attuate nel 2013 offrono un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6), la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.
(19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena
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