Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever (Text with EEA relevance)

Published date20 July 2002
Subject Matterlegislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 192, 20 de julio de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 192, 20 juillet 2002
TESTO consolidato: 32002L0060 — IT — 03.09.2008

2002L0060 — IT — 03.09.2008 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2002/60/CE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 192, 20.7.2002, p.27)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
No page date
M1 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2006 L 346 41 9.12.2006
M2 DIRETTIVA 2006/104/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
M3 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2007 L 294 26 13.11.2007
►M4 DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2008 L 219 40 14.8.2008


Modificato da:

A1 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRETTIVA 2002/60/CE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ( 1 ), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:
(1) Le misure generali che figurano nella direttiva 92/119/CEE sono volte ad impedire l'ulteriore propagazione di talune malattie animali che presentano un notevole impatto economico e in particolare a controllare i movimenti di animali e prodotti in grado di diffondere il contagio.
(2) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l'organismo tecnico di riferimento per la salute degli animali riconosciuto dall'Organizzazione mondiale del commercio. Esso ha redatto un elenco delle malattie epizootiche che presentano un notevole impatto economico (elenco A).
(3) È necessario e opportuno che la direttiva 92/119/CEE si applichi a tutte le malattie epizootiche incluse nell'elenco A, ad eccezione di quelle per cui disposizioni specifiche sono già state adottate a livello comunitario.
(4) La malattia di Teschen non è più inclusa nell'elenco A. Occorre pertanto cancellare tale malattia dall'elenco di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE.
(5) La peste suina africana è una malattia che presenta un notevole impatto economico, inclusa nell'elenco A e presente in alcune zone ristrette della Comunità. È pertanto opportuno stabilire misure comunitarie di lotta contro detta malattia.
(6) La peste suina africana dovrebbe essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE e dovrebbero essere fissate misure specifiche di lotta contro questa malattia ai sensi dell'articolo 15 della direttiva suddetta.
(7) Dovrebbero essere adottate misure relative al controllo dei movimenti dei suini e dei prodotti derivati provenienti da zone soggette a restrizioni a seguito di un focolaio di peste suina africana. Tali misure devono essere analoghe a quelle stabilite a livello comunitario per la lotta contro altre malattie dei suini quali la malattia vescicolare e la peste suina classica.
(8) In particolare, la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 2 ), dovrebbe essere utilizzata come modello per la definizione di misure specifiche di lotta contro la peste suina africana, apportandovi tuttavia le necessarie modifiche tenendo conto, segnatamente, delle differenze tra le due malattie, della mancanza, a tutt'oggi, di vaccini e, in particolare, del periodo d'incubazione della peste suina africana e della possibilità che questa malattia sia trasmessa da vettori.
(9) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 3 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina africana.

La presente direttiva esclude la malattia di Teschen dal gruppo delle malattie a cui si applicano le misure generali di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «suino»: qualsiasi animale della famiglia dei suini, compresi i suini selvatici;

b) «suino selvatico»: un suino che non è tenuto o allevato in un'azienda;

c) «azienda»: lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio di uno Stato membro, in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

d) «manuale di diagnostica»: il manuale di diagnostica di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

e) «suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana»: ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;

f) «caso di peste suina africana» o «suino infetto da peste suina africana»: ogni suino o carcassa di suino:

in ordine al quale o alla quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana, o

in ordine al quale o alla quale sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;

g) «focolaio di peste suina africana»: l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o più casi di peste suina africana;

h) «focolaio primario»: il focolaio ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 4 );

i) «zona infetta»: la zona di uno Stato membro in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformità dell'articolo 15 o 16 a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;

j) «caso primario di peste suina africana in suini selvatici»: qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza dell'articolo 15 o 16;

k) «azienda che ha avuto contatti»: un'azienda in cui la peste suina africana può essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;

l) «proprietario»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

m) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 90/425/CEE ( 5 );

n) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;

o) «trasformazione»: uno dei trattamenti dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE ( 6 ), applicato in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

p) «abbattimento»: l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 93/119/CEE ( 7 );

q) «macellazione»: la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 93/119/CEE;

r) «vettore»: la zecca della specie Ornithodorus erraticus.

Articolo 3

Notifica della peste suina africana

1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la presenza di peste suina africana siano obbligatoriamente e immediatamente denunciati all'autorità competente.

2. Fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notifica di focolai di malattie degli animali, lo Stato membro nel cui territorio è confermata la presenza della peste suina africana:

a) procede alla notifica della malattia e fornisce informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende,

i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto,

i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici,

i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera...

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